Signoraggio

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Proprieta‘ popolare della moneta e conto di cittadinanza
Proposta di legge presentata il 3 ottobre 2005
ONOREVOLI COLLEGHI!— Nel momento in cui si presenta questa proposta di legge la Banca d’Italia e‘ al centro di forti critiche focalizzate sulla sua figura piu‘ importante e autorevole, ovvero il suo Governatore.
Tuttavia questa situazione contingente giunge alla fine di un lungo periodo in cui la Banca d’Italia, i suoi responsabili e la stessa natura e proprieta‘ dell’ente sono stati sottoposti a forti e argomentate contestazioni; nessuno e‘ riuscito a fugare le ombre che sono state gettate sulla proprieta‘ della principale istituzione finanziaria del Paese, sulla regolarita‘ delle funzioni di controllo sul sistema bancario e sui meccanismi che regolano le relazioni finanziarie tra lo Stato, la Banca d’Italia stessa, le istituzioni finanziarie private e il pubblico. In particolare i meccanismi che regolano l’emissione della moneta sono stati oggetto di studi approfonditi, tra cui si segnalano quelli del professor Giacinto Auriti. Tali studi hanno dato avvio a un movimento che con fondate argomentazioni denuncia l’esistenza di un iniquo appropriamento dei frutti del «signoraggio» e, in definitiva, l’arricchimento di privati nei meccanismi piu‘ profondi della finanza pubblica. Si ricorda che il«signoraggio» consisteva in quello che lo Stato ricavava dando alle monete messe in circolazione un valore d’acquisto superiore al valore del metallo in esse contenuto. Attualmente, poiche´ le principali monete non contengono metalli preziosi, ne´ sono convertibili in essi, ma sono realizzate con carta e inchiostro, il«signoraggio» e‘ rappresentato dalla differenza tra il valore facciale delle cartamoneta e il costo di carta e inchiostro per stampare i biglietti.
Per modificare tale situazione si propone con questa proposta di legge di introdurre, nei meccanismi relativi all’emissione di moneta e anche agli altri rapporti tra Banca d’Italia e sistema finanziario, un sistema di conti di cittadinanza gestiti senza profitto dalla Banca d’Italia, e in cui vanno a versarsi i frutti del signoraggio. Senza interrompere i flussi di credito e di debito che si svolgono tra Stato e Banca d’Italia nelle operazioni di produzione della moneta, l’introduzione dei conti di cittadinanza permette di disinnescare la diatriba sul signoraggio, mettendolo nelle mani dei cittadini; inoltre l’esistenza dei conti di cittadinanza potra‘ permettere la creazione di altri strumenti, come il reddito di cittadinanza.
La gestione dei conti di cittadinanza grazie alle moderne tecnologie, e alla prescrizione che siano dei conti su cui non si effettuino operazioni quotidiane, e‘ facilmente possibile, anche se riguardante diversi milioni di conti. Nella proposta di legge si prescrive che il conto di cittadinanza sia attivato per il cittadino fin dalla nascita (o dall’acquisto della cittadinanza) ma che il conto non possa venire utilizzato dalla persona fino
Alla maggiore eta‘, questo per dare garanzia al cittadino minorenne contro comportamenti scorretti e per garantire all’insieme dei conti di cittadinanza una base immobile che dia stabilita‘ al sistema. Al contempo la prescrizione che, raggiunta una certa consistenza del valore del conto di cittadinanza, il valore del deposito sia accreditato al cittadino adulto restituisce continuamente al popolo i frutti del signoraggio e dell’esercizio della Banca d’Italia, rifornendo al contempo il sistema bancario di capitali da gestire per conto del cittadino stesso. Con questo meccanismo la Banca d’Italia e il sistema bancario privato svolgeranno la funzione pubblica della creazione di ricchezza legata all’emissione di denaro a favore degli italiani piuttosto che degli azionisti delle banche, a favore di tutti i cittadini e non soltanto di chi ha i fondi da investire in titoli di Stato.
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PROPOSTA DI LEGGE
ART. 1. (Principi).
1. La moneta appartiene al popolo, che la usa per perseguire gli scopi garantiti della Costituzione.
ART. 2. (Conto personale di cittadinanza).
1. Tutti i valori emessi dalla Banca d’Italia appartengono al popolo italiano.
2. Presso la Banca d’Italia e‘ attivato un conto personale per ogni cittadino italiano, denominato «contodicittadinanza».
3. L’accensione del conto di cittadinanza avviene automaticamente entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, per tutti i cittadini italiani, ovvero entro tre mesi dalla nascita del
cittadino, dall’acquisto della cittadinanza italiana, dalla naturalizzazione o comunque dal momento in cui il cittadino puo‘ legittimamente essere definito tale.
4. Il conto di cittadinanza non permette operazioni se non quelle previste dalla presente legge.
5. Per il proprio conto di cittadinanza il singolo cittadino maggiorenne,o il tutore legale del cittadino maggiorenne incapace, puo‘ indicare un singolo conto personale del cittadino stesso presso
un’istituzione bancaria.
ART. 3. (Operazioni sul conto di cittadinanza).
1. Il valore totale delle emissioni di banconote e di altri valori da parte della Banca d’Italia viene accreditato in frazioni uguali su tutti i conti di cittadinanza esistenti al momento dell’emissione.
2. I costi di stampa e di emissione delle banconote e dei valori vengono rimborsati alla Banca d’Italia dallo Stato grazie ad un fondo apposito istituito presso il Ministero dell’economia e delle finanze alimentato dalla fiscalita‘ generale.
3. Le operazioni della Banca d’Italia verso il sistema bancario e lo Stato avvengono attraverso i conti di cittadinanza, che vengono gestiti dalla Banca d’Italia senza costi e senza guadagni per la stessa.
4. Al raggiungimento di un valore stabilito dal regolamento di cui all’articolo4, il valore del credito accumulato su conto di cittadinanza viene accreditato automaticamente e senza costi per il cittadino sul
conto personale di cui all’articolo 2, comma5.
ART. 4. (Disposizioni di attuazione).
1. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell’economia e delle finanze adotta,con proprio decreto, il regolamento di attuazione delle disposizioni della presente legge.
2. Entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Banca d’Italia accredita il valore di tutti i crediti in suo possesso in frazioni uguali sui conti di cittadinanza esistenti al momento.
3. Dalla data di entrata in vigore della presente legge le operazioni della Banca d’Italia devono essere effettuate in osservanza della prescrizione della non riduzione del valore dei crediti e del patrimonio in possesso della Banca stessa.

Atti Parlamentari — Camera dei Deputati
XIV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI N. 6108
PROPOSTA DI LEGGE d’iniziativa del deputato Buontempo
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Documentario sul Signoraggio

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