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Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali
D.M. 30-7-2008
Recepimento della direttiva 2007/51/CE, che modifica la direttiva 76/769/CEE per quanto riguarda le restrizioni alla commercializzazione di alcune apparecchiature di misura contenenti mercurio.
Pubblicato nella Gazz. Uff. 18 ottobre 2008, n. 245.

D.M. 30 luglio 2008   (1).

Recepimento della direttiva 2007/51/CE, che modifica la direttiva 76/769/CEE per quanto riguarda le restrizioni alla commercializzazione di alcune apparecchiature di misura contenenti mercurio (3) . (2)


(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 18 ottobre 2008, n. 245.

(2) Emanato dal Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali.

(3) Il presente provvedimento è anche citato, per coordinamento, in nota all'allegato al D.P.R. 10 settembre 1982, n. 904.

 


IL MINISTRO DEL LAVORO, DELLA SALUTE

E DELLE POLITICHE SOCIALI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 904, concernente l'attuazione della direttiva 76/769/CEE relativa all'immissione sul mercato e all'uso di talune sostanze e preparati pericolosi;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 215 concernente l'attuazione delle direttive CEE numeri 83/478 e 85/610 recanti, rispettivamente, la quinta e la settima modifica (amianto) della direttiva CEE n. 76/769 per il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative alle restrizioni in materia di immissione sul mercato e di uso di talune sostanze e preparati pericolosi, ai sensi dell'art. 15 della legge 16 aprile 1987, n. 183;

Visto il decreto interministeriale 9 febbraio 1984, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 5 giugno 1984, n. 153, recante restrizioni in materia di immissione sul mercato e di uso di talune sostanze e preparati pericolosi, in attuazione delle direttive del Consiglio 79/663/CEE, 82/806/CEE, 82/828/CEE e 83/264/CEE;

Vista la legge 22 febbraio 1994, n. 146, concernente disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1993, ed in particolare l'art. 27 che ha introdotto nel citato decreto presidenziale n. 904 del 1982, l'art. 1-bis;

Vista la legge 27 marzo 1992, n. 257 recante norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto;

Visto il decreto del Ministro della sanità 29 luglio 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 13 settembre 1994, n. 214, concernente l'attuazione delle direttive CEE numeri 89/677, 91/173, 91/338 e 91/339 recanti, rispettivamente, l'ottava, la nona, la decima e l'undicesima modifica della direttiva CEE n. 76/769 per il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative alle restrizioni in materia di immissione sul mercato e di uso di talune sostanze e preparati pericolosi, ai sensi dell'art. 27 della legge 22 febbraio 1994, n. 146;

Visto il decreto del Ministro della sanità 12 agosto 1998, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 13 del 18 gennaio 1999, concernente il recepimento delle direttive 94/60/CE, 96/55/CE, 97/10/CE, 97/16/CE, 97/56/CE e 97/64/CE, recanti modifiche della direttiva 76/769/CEE del 27 luglio 1976 del Consiglio concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative alle restrizioni in materia di immissione sul mercato e di uso di talune sostanze e preparati pericolosi, ed adeguamenti al progresso tecnico dell'allegato I della stessa direttiva, in particolare e rispettivamente quattordicesima modifica, secondo e terzo adeguamento, quindicesima e sedicesima modifica, quarto adeguamento;

Visto il decreto del Ministro della sanità 13 dicembre 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 67 del 21 marzo 2000, concernente il recepimento delle direttive 1999/43/CE e 1999/51/CE recanti rispettivamente la diciassettesima modifica della direttiva 76/769/CEE e il quinto adeguamento al progresso tecnico dell'allegato I della stessa direttiva;

Visto il decreto del Ministro della sanità 21 marzo 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 138 del 15 giugno 2000, concernente il recepimento della direttiva 94/27/CE, recante la dodicesima modifica della direttiva 76/769/CEE;

Visto il decreto del Ministro della salute 12 marzo 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 96 del 26 aprile 2003, concernente il recepimento della direttiva 2002/61/CE, recante diciannovesima modifica della direttiva 76/769/CEE;

Visto il decreto del Ministro della salute 11 febbraio 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 111 del 15 maggio 2003, concernente il recepimento della direttiva 2002/62/CE, recante nono adeguamento al progresso tecnico dell'allegato I della direttiva 76/769/CEE;

Visto il decreto del Ministro della salute 17 aprile 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 185 dell'11 agosto 2003, concernente il recepimento delle direttive 2001/90/CE, 2001/91/CE e 2003/11/CE, recanti rispettivamente settimo e ottavo adeguamento al progresso tecnico dell'allegato I nonché la ventiquattresima modifica della direttiva 76/769/CE;

Visto il decreto del Ministro della salute 17 ottobre 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 302 del 31 dicembre 2003, concernente il recepimento delle direttive 2002/45/CE, 2003/2/CE e 2003/3/CE, recanti rispettivamente la ventesima modifica della direttiva 76/769/CEE ed il decimo e dodicesimo adeguamento al progresso tecnico dell'allegato I della medesima direttiva;

Visto il decreto del Ministero della salute 10 maggio 2004 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 24 agosto 2004, n. 198, che recepisce la direttiva comunitaria 2003/53/CE, recante la ventiseiesima modifica alla direttiva 76/769/CEE;

Visto il decreto del Ministero della salute 18 giugno 2004 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 24 agosto 2004, n. 198 recante il recepimento della direttiva 2003/36/CE, recante venticinquesima modifica alla direttiva 76/769/CEE del 27 luglio 1976 del Consiglio, relativa alle restrizioni in materia di immissione sul mercato e di uso di talune sostanze e preparati pericolosi (sostanze classificate come cancerogene, mutagene o tossiche per la riproduzione - CMR);

Visto il decreto del Ministero della salute 14 dicembre 2004 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana dell'8 febbraio 2005, n. 31, che recepisce la direttiva comunitaria 1999/77/CE, che adegua per la sesta volta al progresso tecnico l'allegato I della direttiva 76/769/CEE;

Visto il decreto del Ministero della salute 18 ottobre 2006 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 4 gennaio 2007, n. 3, che recepisce le direttive comunitarie 2005/59/CE e 2005/69/CE recanti rispettivamente la ventottesima e ventisettesima modifica dell'allegato I della direttiva 76/769/CEE;

Visto il decreto del Ministero della salute 9 marzo 2007 pubblicato nel supplemento ordinario della Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 5 giugno 2007, n. 128 - serie generale - n. 130 che recepisce la direttiva comunitaria 2005/90/CE recante la ventinovesima modifica dell'allegato I della direttiva 76/769/CEE;

Visto il decreto del Ministero della salute 30 maggio 2007 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 18 settembre 2007, n. 217 che recepisce la direttiva comunitaria 2006/139/CE del Consiglio europeo sull'adattamento al progresso tecnico della direttiva 76/769/CEE;

Visto l'art. 12 della legge comunitaria 25 febbraio 2008, n. 34 recante l'introduzione nell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 904 (4) della definizione del termine puericultura;

Visto il decreto del Ministero della salute 20 marzo 2008 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 10 maggio 2008, n. 109 che recepisce la direttiva comunitaria 2005/84/CE recante la ventiduesima modifica della direttiva 76/769/CEE;

Vista la direttiva 2007/51/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 76/769/CEE per quanto riguarda le restrizioni alla commercializzazione di alcune apparecchiature di misura contenenti mercurio;

Decreta:


(4) NDR: In GU è riportato il seguente riferimento normativo non corretto: «art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1992, n. 904».

 


Art. 1.

1.  All'allegato al decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 904, come modificato dall'art. 12 della legge 25 febbraio 2008, n. 34 e dal decreto del Ministero della salute del 30 maggio 2007, è aggiunto il punto «16-bis Mercurio» come riportato nell'allegato 1 che fa parte integrante del presente decreto.


 


Art. 2.

1.  Le disposizioni di cui all'art. 1 del presente decreto si applicano a decorrere dal 3 aprile 2009.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.


 


Allegato 1

All'Allegato I del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 904 è aggiunto il seguente punto:

«16-bis Mercurio 1. Non può essere commercializzato:
CAS n.: 7439-97-6 a. nei termometri per la misurazione della temperatura corporea;
  b. in altre apparecchiature di misura destinate alla vendita al grande pubblico (per esempio manometri, barometri, sfigmomanometri, termometri diversi da quelli per la misurazione della temperatura corporea).
  2. La restrizione di cui al punto 1, lettera b), non si applica a:
  a) apparecchiature di misura risalenti a più di 50 anni prima del 3 ottobre 2007;
  b) barometri [esclusi i barometri di cui alla lettera a)] fino al 3 ottobre 2009.
  3. Entro il 3 ottobre 2009 la Commissione esamina la disponibilità di alternative affidabili e più sicure che siano tecnicamente ed economicamente realizzabili per gli sfigmomanometri e le altre apparecchiature di misura contenenti mercurio utilizzati nel settore sanitario e per altri usi industriali e professionali.
  Sulla base di tale esame o non appena siano disponibili nuove informazioni su alternative affidabili e più sicure per gli sfigmomanometri e le altre apparecchiature di misura contenenti mercurio, la Commissione presenta, se del caso, una proposta legislativa per estendere le restrizioni di cui al punto 1 agli sfigmomanometri e alle altre apparecchiature di misura utilizzati nel settore sanitario e per altri usi professionali e industriali, in modo da eliminare gradualmente il mercurio dalle apparecchiature di misura ogniqualvolta ciò sia tecnicamente ed economicamente realizzabile.».


 


 
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