Caso Englaro

candelaLa vita di Eluana Englaro, in stato vegetativo immodificato  dal 1992 (da quando ella riportò un trauma cranico-encefalico a seguito di incidente stradale), è appesa a un sondino che la alimenta e la disseta mentre con la recente sentenza del Tar della Lombardia si è giunti alla bellezza di ben dieci tra sentenze e ricorsi che non riescono mai a scrivere la parola fine.  Molto probabilmente neanche quest’ultimo verdetto emesso sarà decisivo per la sorte di Eluana e non mancherà di accendere nuove polemiche pro e contro. Il tribunale amministrativo ha accolto il ricorso del padre Beppino Englaro e annullato il provvedimento con cui la Regione Lombardia aveva vietato a tutto il personale sanitario e alle strutture pubbliche e private del suo territorio di interrompere l’alimentazione e l’idratazione artificiali a Eluana. Secondo il Tar, infatti, “il diritto costituzionale di rifiutare le cure, come descritto dalla Suprema Corte, è un diritto di libertà assoluto, il cui dovere di rispetto si impone nei confronti di chiunque intrattenga con l’ammalato il rapporto di cura”. Con questa motivazione i giudici invitano quindi la Regione a indicare una struttura sanitaria “dotata di requisiti strutturali, tecnologici e organizzativi tali da renderla –confacente- agli interventi e alle prestazioni strumentali all’esercizio della libertà costituzionale di rifiutare le cure”. Il governatore Roberto Formigoni, però, non ha nessuna intenzione di subire la sentenza. Qualche ora dopo la pronuncia dei giudici amministrativi, ribatte: “È strabiliante che si pretenda di deliberare sulla vita e la morte di una persona con un atto amministrativo”. Voi di che opinione siete?

Questo caso ha scatenato in Italia un grande dibattito sull’accanimento terapeutico e sull’eutanasia.
Eluana Englaro – la lotta di un padre perchè venga rispettata la volontà della figlia

Caso Englaro: Le nostre Eluane d’italia in stato vegetativo

E’ forte la tentazione di non entrare nella mischia e di attendere che in sedi proprie si metta un pò d’ordine nelle idee sinora in rotta di collisione. Il Parlamento deve poter dire la sua con una legge sul testamento biologico, la scienza deve poter chiarire se alimentazione e idratazione sono sempre sostegno vitale e non anche trattamento sanitario e talora accanimento terapeutico.
Corte di Cassazione, Eluana Englaro, SENTENZA N. 21748 DEL 16/10/2007
La Corte di Cassazione – escluso che l’idratazione e l’alimentazione artificiali con sondino nasogastrico costituiscano, in sé, oggettivamente una forma di accanimento terapeutico, pur essendo indubbiamente un trattamento sanitario – ha deciso che il giudice può, su istanza del tutore, autorizzarne l’interruzione soltanto in presenza di due circostanze concorrenti: a) la condizione di stato vegetativo del paziente sia apprezzata clinicamente come irreversibile, senza alcuna sia pur minima possibilità, secondo standard scientifici internazionalmente riconosciuti, di recupero della coscienza e delle capacità di percezione; b) sia univocamente accertato, sulla base di elementi tratti dal vissuto del paziente, dalla sua personalità e dai convincimenti etici, religiosi, culturali e filosofici che ne orientavano i comportamenti e le decisioni, che questi, se cosciente, non avrebbe prestato il suo consenso alla continuazione del trattamento. Ove l’uno o l’altro presupposto non sussista, deve essere negata l’autorizzazione, perché allora va data incondizionata prevalenza al diritto alla vita, indipendentemente dalla percezione, che altri possano avere, della qualità della vita stessa.
Testo Completo: Sentenza n. 21748 del 16 ottobre 2007 (Sezione Prima Civile, Presidente M. G. Luccioli, Relatore A. Giusti)
Per la visualizzazione della massima e del testo integrale della sentenza cliccare: cassciv21748-07.

1 Comment so far

  1. Sebastiano Muso on 8 Febbraio, 2009

    Decreto legge sul caso Englaro
    La recente iniziativa del Governo, di emanare un decreto legge per impedire la sospensione dell’idratazione e dell’alimentazione assistita per i pazienti in coma, ha provocato la presa di posizione ed il rifiuto di firma del provvedimento da parte del Presidente della Repubblica, che ha addotto l’inopportunità del decreto perché potrebbe essere viziato da incostituzionalità per mancanza del requisito di urgenza e necessità e per il contrasto con una sentenza definitiva della magistratura.
    Ad un’accurata lettura della Costituzione appare invece nettamente incostituzionale il comportamento del Capo dello Stato.
    Iniziamo con l’esaminare i poteri del Presidente della Repubblica.
    L’art. 87 della Costituzione stabilisce puntualmente quali siano i compiti e le prerogative del Capo dello Stato. In pochissimi casi le prerogative ed i compiti ivi elencati hanno natura discrezionale: infatti, quando, la Costituzione vuole attribuire un preciso potere discrezionali e ant
    – Il Presidente della Repubblica, prima di promulgare la legge, può con messaggio motivato alle Camere chiedere una nuova deliberazione. (art. 74, primo comma)
    – Può inviare messaggi alle Camere. (art. 87, comma 2)
    – Può concedere grazia e commutare le pene (art. 87, penultimo comma)
    All’infuori dei casi sopraelencati, il Presidente della Repubblica non ha alcuna discrezionalità nell’adottare o rifiutare gli atti che la Costituzione gli attribuisce, tanto più che,agli articoli 89 e 90, viene sancita l’invalidità degli atti del medesimo se non controfirmati dai ministri proponenti (che ne assumono la responsabilità) e la sua irresponsabilità per tutti gli atti compiuti nell’esercizio delle sue funzioni, tranne che per alto tradimento o attentato alla Costituzione.
    Al di là di una generica “moral suasion” pertanto, il Presidente della Repubblica non può assolutamente rifiutarsi di firmare e di emanare un decreto legge.
    Nessun articolo della Costituzione stabilisce che egli possa valutare e giudicare sui requisiti di costituzionalità del medesimo provvedimento normativo. Facoltà che, a norma dell’art. 77, comma 2, è attribuita, in prima battuta, al Governo e, successivamente, alle Camere, in sede di convalida o meno del provvedimento e, in ultima analisi, alla Corte Costituzionale.
    Solo pretestuose e bizantine interpretazioni ed incongrui riferimenti a pretese prassi invalse nel tempo possono sostenere il contrario.
    In conclusione, nel caso in esame, nessun comportamento viziato di incostituzionalità può essere attribuito al Governo (non è chi non veda, salvo che per i soggetti in malafede, come i requisiti di necessità ed urgenza ricorrano entrambi, senza tema di smentita). Nessuna norma costituzionale, poi, stabilisce che una norma di legge, regolarmente emanata, non possa contraddire (ammesso che tale contraddizione ricorra, nel caso in esame) una sentenza della magistratura. E’ vero, invece, il contrario e cioè che una sentenza non può arrogarsi la facoltà di introdurre istituti (quali l’eutanasia) per i quali esiste una precisa riserva di legge (in mancanza, sussistono gli estremi del reato di omicidio o, quantomeno, di suicidio assistito).

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