Bisca Italia, Paese dei balocchi


Ogni italiano, dal neonato al centenario in coma, scommette nel gioco d’azzardo 132 euro al mese (1.584 euro l’anno) e siamo il Paese che perde di più (19,5 miliardi di euro nel 2016) davanti agli Stati Uniti, al Regno Unito, alla Spagna, alla Francia e alla Germania dove i tedeschi superano appena un terzo della quota di perdite italiane. L’indiscriminato aumento dell’offerta di gioco lecito, iniziato nel 1997 con l’introduzione di Superenalotto, sale bingo e scommesse, è piombata su una società impreparata a reggerne l’urto sotto il profilo dell’impatto sociale e dei controlli che possono in concreto essere assicurati dalle autorità a ciò preposte (Magistratura, Polizia e Guardia di Finanza).


A partire dal 2007, la Corte dei Conti del Lazio ha aperto un contenzioso per danno erariale con i dieci concessionari di slot machine, chiedendo un risarcimento stimato inizialmente in 98 miliardi di euro. Il contenzioso è frutto di un’inchiesta biennale del Nucleo speciale antifrode della Guardia di Finanza, guidata dal generale Umberto Rapetto.
Nel 2012, in primo grado, la Corte dei Conti del Lazio ha condannato i concessionari rivalutando il danno in 2,5 miliardi di euro.
Nell’agosto 2013, in occasione della riformulazione della tassa denominata IMU e relativa sospensione per l’anno 2013, si inseriscono tra i fondi a copertura del decreto eventuali introiti derivanti dalla chiusura del contenzioso sopracitato. Tale chiusura prevedeva un introito compreso tra i 500 milioni e i 700 milioni di euro, corrispondenti al 30% della sanzione, il massimo consentito dalla legge per questo tipo di sanatoria.

Non possiamo accettare uno Stato biscazziere, che ha incaricato l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli di pianificare l’azzardo come un’industria di massa che coinvolge ormai -tra giocatori abituali e occasionali- circa 30 milioni di italiani. Uno Stato schizofrenico che spinge le persone ad azzardare, riconosce l’azzardopatia come una patologia da curare, ma nei contratti ha imposto ai concessionari non il divieto, ma l’obbligo di pubblicità. Il boom dell’azzardo è avvenuto per una serie di fattori: la selvaggia liberalizzazione, la crisi economica, che ha spinto molte persone a sfidare la sorte per cercare una soluzione alla perdita di reddito, la massiccia pressione pubblicitaria e l’omissione di basilari controlli sulle ricadute sociali, sanitarie e sull’infiltrazione criminale.

L’azzardo di massa -una delle cause principali di indebitamento delle famiglie- sta segnando sempre di più il volto delle nostre città: negozi e botteghe artigiane chiudono per mancanza di clienti e al loro posto proliferano sale d’azzardo con il loro contorno di finanziarie e “compro oro”; bar e tabaccherie sono diventati mini-casinò dove di fatto azzardano anche preadolescenti. Accanto a questi luoghi si è diffusa l’usura e, in alcuni casi, la criminalità stessa che è riuscita ad infiltrarsi nella gestione delle sale.

Scommesse e lotterie un’immensa torta spartita tra concessionari, Stato ed esercenti. Nel 1998 gli italiani giocarono 12,5 miliardi di euro attuali, nel 2016 – con una impennata mostruosa del 668% – ben 96,1 miliardi (8 miliardi al mese, 266 milioni al giorno, più di 11 milioni l’ora e più di 3 mila euro al secondo). Poco meno di quanto spendiamo, noi tutti 60 milioni di italiani, per mangiare e il triplo di quanto spendiamo per l’istruzione. Un dato che ha pochi eguali al mondo e che rappresenta un fardello insopportabile, per un Paese in crisi. Gran parte finiscono in una delle 414 mila AWP (Amusement with Prizes; slot machine,  macchine mangiasoldi) e VLT (Video Lottery Terminal) – una ogni 145 abitanti – disseminate su tutto il territorio nazionale (circa 230 mila installate in bar e tabacchi), parte delle quali in mano alla criminalità organizzata che le usa per riciclare il denaro sporco. Per dare un’idea, in tutti gli Stati Uniti ce ne sono circa 800 mila.

Attualmente la graduatoria della distribuzione sul territorio nazionale  è la seguente: Lombardia 63.300 apparecchi, Campania 41.900, Lazio 41.800, Emila Romagna 35.500 , Veneto 34.200 , Piemònte 28.800 e a seguire le altre regioni.

Le case produttrici di new slot non sono molte; le più importanti sono IGS, Spielo, Mag, Elsy, Astro, Bakoo,Octavian, EuroGames s.r.l..

96,1 miliardi di euro sono la misura della disperazione, della superstizione, del pensiero magico, della clamorosa ignoranza di un Paese che si auto-celebra ogni giorno come la culla della cultura globale. La prova del fatto che potremmo salvarci da soli, senza particolari problemi, se non fossimo così cocciutamente impegnati ad autodistruggerci.

Ma altri settori dell’azzardo vanno altrettanto alla grande. La crescita maggiore è arrivata infatti dal Superenalotto che con 1,6 miliardi, cresce del 52% rispetto al miliardo del 2015, effetto della lunga attesa del 6, arrivato alla fine a 163 milioni vinti in provincia di Vibo Valentia. L’illusione che ogni giorno senza 6 aumentassero le probabilità di vittoria e lo specchietto per le allodole del jackpot in aumento.

Ed è tutto il settore a galoppare in particolare l’azzardo on line, fenomeno che, tra chi si occupa di giocatori patologici, desta ancor più preoccupazione. Così le scommesse sportive sono arrivate a 7,5 miliardi di euro, con un incremento del 34% e ricordiamo che proprio quest’anno le scommesse on line hanno superato quelle in agenzia, una preferenza confermata dalla spesa in netta crescita anche dei giochi on line da casinò (compresi i tornei di poker nella variante del “Texas Hold’Em”), saliti a 15,6 miliardi di euro (+19%).

Ma anche i “giochi” più vecchi segnano un anno favorevole, così il Lotto che con quasi 8 miliardi di euro fa aumentare la raccolta dell’11%.

18,5 miliardi vanno nelle casse dello Stato, ma qual è il rapporto costi-benefici? Guardando solo ai costi monetari, è evidente che i soldi spesi in azzardo sono sottratti ad altre destinazioni. Quei circa 20 miliardi dirottati dall’economia reale, sarebbero spesi infatti in consumi che hanno un prelievo, fatta la media, superiore. Per non dire dei costi sociali. Non solo quelli delle cure mediche per le ludopatie ma anche quelli del crollo della capacità lavorativa di chi finisce dentro la spirale di sovra-indebitamento e usura. Insomma, nell’insieme le voci dei costi dell’azzardo vengono stimati in 5-6 miliardi di euro.

Cifre allarmanti e sintomatiche di come il fenomeno riesca a innescare un business che si autoalimenta, troppo spesso sottovalutato per le sue conseguenze. A molti di voi sarà capitato di entrare in un bar e notare delle persone intente a bere molti drink alcolici. Oppure, trovarsi in luoghi pubblici e vedere persone intente ad assumere sostanze stupefacenti. In entrambi i casi, potremmo sentirci poco rassicurati dalla visione di queste scene. Preoccupati per le sorti di questi individui, intenti a “dissipare la propria vita nel modo peggiore”. Quando invece ci troviamo vicino a una persona che sta giocando “in maniera responsabile” ai celebri “Gratta & Vinci”, acquistandone uno dopo l’altro  -a seguito di vincite “sontuose”- difficilmente abbiamo la stessa reazione dei due casi precedentemente descritti. In Italia, infatti, abbiamo una scarsa consapevolezza del gioco d’azzardo e delle sue implicazioni sociali.

Nomisma ha condotto una ricerca dal titolo Young Millennials Monitor sulla percezione e il consumo di gioco d’azzardo tra i Millennials (generazione di utenti -denominata anche Generazione Y- nati tra il 1980 ed il 2000). Analizzando un campione di 11 mila giovani il centro studi ha riscontrato che un contesto socio-familiare avvezzo al gioco e carenti competenze matematico-probabilistiche possano rappresentare degli alert da non sottovalutare. In media, i giovani spendono una somma di 20 euro settimanali in gioco d’azzardo, al Sud si trovano più giocatori rispetto al Nord e la propensione al gioco è associata a modesti rendimenti scolastici. La percentuale di “frequent player”, e cioè coloro che hanno giocato almeno una volta a settimana nell’arco degli ultimi 12 mesi, è pari al 17% mentre il Gratta&Vinci e le scommesse sportive sono tra i giochi preferiti dei Millennials. A destare maggiori preoccupazioni sono i casi in cui il gioco provoca effetti negativi sulla sfera psico-emotiva del giocatore. Secondo l’indagine, il 5% dei Millennials mostra comportamenti di gioco problematici mentre il 9% è definito a rischio di svilupparne. Il 66% del campione percepisce il gioco come una vera e propria dipendenza pur essendo consapevole dell’inevitabile perdita di denaro.

In questi anni molte amministrazioni comunali hanno disposto, attraverso regolamenti e ordinanze, limitazioni di orari e distanze dai luoghi sensibili (scuole, chiese, luoghi di socializzazione) a tutela della salute delle fasce deboli, anziani e minorenni su tutti, e per ridare un volto più umano alla città. Ma sappiamo bene che un fenomeno di questa portata non si combatte solo con misure restrittive, ma anche promuovendo spazi sociali, sportivi e culturali, dove le persone possono sviluppare relazioni umane e coltivare quegli interessi che sono alla base di una società sana e consapevole.

Il giro d’affari delle scommesse è spalmato su tutti i giochi gestiti dai Monopoli e dai 4 casinò italiani: Campione d’Italia, Saint Vincent, Sanremo e Venezia. L’elenco è lungo: lotto, superenalotto, lotterie nazionali, “Gratta e vinci”, scommesse sportive, Bingo, videopoker, slot machine. La passione per il gioco on line, è aumentata vertiginosamente: così Roulettenburg-Italia rischia di diventare una megalopoli fuori controllo dove sarà difficile far tramontare il luccichio delle slot, come sole malato, sull’inebetito buio di anziani, disoccupati, casalinghe, adolescenti. I più deboli, i più esposti all’illusione di vincere che offre questa tassa infinita sulla miseria protetta da troppe ambigue benedizioni.

Lista Casinò Online – Elenco Casinò del 2017 – Tutti i Casinò (cliccare qui).

C’è chi pensa che lo scioglilingua “Ilgiocoèvietatoaiminoriepuòcausaredipendenzapatologica” o l’invito al “gioco consapevole” possano servire davvero? E’ come dire “annega con cautela, sparati con prudenza, buttati dalla finestra ma copriti per il freddo” ma pure il gioco responsabile è una ovvietà per tutte le persone che non giocano ma un paradosso per il giocatore, come dire “una baldoria ragionevole”, “una ubriacatura moderata”, “un eccesso calcolato”.

Per non dire del rapporto con le mafie: nel corso degli anni gli interessi delle organizzazioni criminali sul gioco si sono evoluti e l’ampliamento del gioco d’azzardo legale si è trasformato in una risorsa per le mafie, anziché in un freno agli affari, come teorizzarono, puntando sullo Stato biscazziere, vari governi di sinistra e di destra. L’elevato volume di denaro che ruota attorno a tale settore ha da sempre contribuito ad attirare le mire “imprenditoriali” delle organizzazioni mafiose, con pesanti ricadute non solo in termini di mancati incassi da parte dell’Erario dello Stato  -sottratti dal gioco illegale- ma anche sul più ampio piano della sicurezza generale dell’ordinamento e dell’inquinamento del sistema economico nel suo complesso.

La dedizione ossessiva a slot machine, videopoker e gratta&vinci sottrae ogni anno 70 milioni di ore lavorative e dirotta come detto quasi 20 miliardi di euro dall’economia reale, cancellando così circa 115 mila posti di lavoro. Nel 2016 le nuove slot machine hanno totalizzato 28 miliardi di giocate, pari a oltre 46 milioni di ore passate a schiacciare tasti; 5 miliardi le giocate alle videolottery (8,3 milioni di ore); 2,2 miliardi le “grattate” sui gratta&vinci (quasi 37 milioni di ore); 15 miliardi le giocate on line (circa 167 milioni di ore): 3,5 miliardi le giocate a lotto, superenalotto e altri giochi tradizionali (230 milioni di ore). Totale: 49 miliardi di operazioni di gioco, pari a 69 milioni 760 mila ore perse inseguendo un miraggio. È come se ogni italiano, da zero a cento anni, avesse perso una giornata di lavoro o più correttamente come se ognuno dei 15 milioni di giocatori abituali avesse perso 4 giornate e mezzo di lavoro. Il tempo dedicato all’azzardo è comunque sottratto anche alle relazioni sociali e alla famiglia.

Il meccanismo della truffa delle slot machine inchiesta de “Le Iene” del 26/11/2013 (cliccare qui).

La lobby delle slot vince sempre (cliccare qui).

La ludopatia non si identifica solo nel gioco delle slot, in questo video viene illustrato il perverso sistema dei gratta e vinci…. pensateci prima di farvi fregare (cliccare qui).

Lo Stato italiano che ha legalizzato il gioco anche per toglierlo dalle mani della criminalità organizzata, dovrebbe però maggiormente impegnarsi a combattere la piaga della dipendenza dal gioco d’azzardo, eliminare tutti quei comportamenti e situazioni che creano un illusione di vincita o quasi, che istigano alla continuazione del gioco con l’illusione che la fortuna si avvicina al risultato sperato.
1)Eliminare e proibire risultati simili ai vincenti, come nel caso dei gratta e vinci con numero vincente 43 e il numero perdente è sempre 42 o 44 oppure 34, infatti sono tutti numeri che danno l’illusione di una imminente vincita, equivalente situazione per l’utilizzo dei simboli che richiamano le stesse situazioni come la ‘spiaggia’ e ‘l’ombrellone’ oppure gli ‘occhiali da sole’.
2)Ricercare con degli esperti tutti quegli aspetti che creano una dipendenza da illusione di vincite; come l’erogazione di talloncini di credito solo con valore 1 (uno) , infatti l’erogazione di tanti talloncini di credito danno la sensazione di una grossa vincita anche se irrisoria.
3)Proibire ai minori tutti i giochi a pagamento che comportino vincite non dovute dalla loro abilità, infatti le illusioni create da questi giochi che si affidano alla fortuna sommante alle illusioni descritte creano dei futuri dipendenti del gioco.
Video dei primi 9 minuti del Film “Vivere alla Grande” che documenta e analizza la piaga sociale del gioco d’azzardo (cliccare qui e qui).

La storia del gioco d’azzardo è strettamente legata alla storia dell’uomo, tanto che le prime notizie risalgono all’incirca al 4000 a.C. nell’antico Egitto, ma anche in India, Cina, Giappone.

La parola “azzardo”, dal francese hasard, trova la sua più antica origine nella lingua araba, dove con il termine zahr si designava l’oggetto ludico a noi comunemente noto come “dado”.

La forte inclinazione per le attività ludiche si perpetuò anche nella cultura romana e nella Roma Imperiale; personaggi come Nerone, Caligola e Claudio, furono accaniti giocatori.

La propensione al gioco dei nostri avi è tuttora testimoniata da insegne, trovate in diverse taverne romane, recanti la scritta panem et circenses: oggi la potremmo tradurre con cibo e scommesse.

Dal Medioevo in poi, il gioco fu condannato come fonte di peccato e depravazione e di conseguenza ostacolato attraverso rigide disposizioni ecclesiastiche e governative.

Intorno al 1350 fu introdotto in Europa il gioco delle carte, che ebbe una rapida e capillare diffusione a dispetto della dura e persistente condanna da parte di magistrati e predicatori (numerose sono le testimonianze di roghi pubblici di carte da gioco in molte piazze europee).

Il divieto non interessava invece le lotterie, tollerate da Chiesa e governo e spesso funzionali alla raccolta di fondi destinati a spese pubbliche di vario genere.

È proprio al gioco del lotto che possiamo ricondurre le radici culturali del gioco d’azzardo in Italia; esso era infatti già diffuso a Genova nel XVI secolo.

Al 1638 risale l’apertura della prima casa da gioco istituita e gestita dallo Stato: il Ridotto di Venezia. Da questa data, il numero di case da gioco si moltiplicò rapidamente.

La storica intolleranza verso il gioco d’azzardo può considerarsi superata solo agli inizi del 1800, quando fu emesso il primo decreto legislativo, atto a sancire il riconoscimento delle case da gioco. Secondo questa disposizione, i giochi d’azzardo non erano più puniti dalla legge, a patto che venissero esercitati in locali adibiti a questo scopo: i casinò.

Il richiamo all’atteggiamento di condanna del gioco d’azzardo in Occidente negli ultimi due millenni, fa emergere come questo sia stato per lungo tempo di pertinenza religiosa (giocare è peccato), diventando quindi prerogativa del Diritto (giocare è reato), mentre successivamente diventerà lecito, e semmai sempre più di competenza della scienze psichiatriche e psicologiche.

Vale la pena ricordare che il gioco d’azzardo patologico rappresenta una patologia di carattere psichiatrico definibile secondo i criteri diagnostici sviluppati dall’International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems (ICD-10, http://www.who.int/classifications/icd/icdonlineversions/en/) della Organizzazione Mondiale della Sanità, piuttosto che dalla American Psychiatric Association (APA) tramite il manuale diagnostico DSM5 (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders). In entrambe le classificazioni il Gioco d’Azzardo Patologico (GAP) rappresenta un disordine del comportamento e degli impulsi ed è definito che consiste in frequenti e ripetuti episodi di gioco d’azzardo che dominano la vita del paziente e che portano alla compromissione dei valori e degli impegni sociali, lavorativi, materiali, e familiari.

All’inizio del suo mandato il sindaco di New York Fiorello La Guardia combatté strenuamente la piaga del gioco d’azzardo e in particolare delle slot machine, da lui definite “macchinette del diavolo”, che negli anni trenta invadevano la città finanziando la criminalità organizzata. In una cerimonia su un battello al largo di Long Island arrivò a distruggere a colpi di mazza decine e decine di macchinette, che furono poi gettate in acqua (cliccare qui).

Il gioco d’azzardo fa parte, quindi, della storia dell’uomo e nel corso dei secoli è stato variamente interpretato, contrastato o incentivato e diffuso, ma sempre costantemente identificato da tre caratteristiche essenziali, in assenza delle quali non si può parlare di azzardo:
1) il giocatore mette in palio una somma di denaro o un oggetto di valore;
2) la posta in gioco, una volta puntata, non può essere più ritirata;
3) il risultato del gioco è affidato esclusivamente, o in larga parte, al caso, alla fortuna.

Per tali caratteristiche, il gioco d’azzardo risulta essere un fenomeno complesso che presenta risvolti importanti su più livelli:

  • di tipo socio-culturale, per la larga diffusione e in quanto fenomeno socialmente tollerato;
  • di tipo medico-psicologico, in quanto può determinare lo sviluppo di una dipendenza patologica;
  • di tipo giuridico-legale, essendo un comportamento regolamentato da leggi dello Stato, alcune delle quali a tutela della salute collettiva;
  • di tipo politico in quanto oggetto di incalzanti attenzioni sia a livello legislativo che amministrativo;
  • di tipo economico, in quanto riferibile a cospicuo movimento di denaro variamente collegati a introiti erariali;
  • di tipo mediatico in quanto fortemente integrato negli odierni sistemi di comunicazione a espansione sociale che ne fanno strumento di moltiplicazione di accesso.

Conseguentemente, in quest’ambito, lo Stato ha almeno tre funzioni fondamentali nei confronti dei cittadini:
– la prima di garanzia verso le libere scelte del singolo cittadino rispetto ai propri comportamenti tesi a soddisfare le sue decisioni purché nel rispetto della legge;
– la seconda, legata alla funzione fondamentale di garantire la tutela e la promozione della salute, relativa alla necessità di informare ed indirizzare il comportamento del singolo e della collettività verso stili di vita salutari prevenendo l’insorgere di patologie e/o disagi e curandole qualora insorgessero per qualunque ragione;
– la terza, di tutela della collettività rispetto a comportamenti del singolo che possano costituire, a vario titolo, minaccia in base a quanto previsto dalle norme.

Tutti i comportamenti che si collocano nella sfera delle cosiddette “Addiction” ovvero “dipendenza senza sostanze” hanno la caratteristica di riguardare tutti e tre gli aspetti sopracitati e, quindi, di coinvolgere varie Istituzioni dello Stato.

Il gioco d’azzardo, in modo specifico, rappresenta una questione particolarmente “insidiosa” nei rapporti tra il cittadino e lo Stato, poiché, se da un lato, questo garantisce la fruizione dello svago e del divertimento attraverso comportamenti ludici, che si collegano anche alla tradizione specifica di una popolazione (fa riflettere vedere il “Gioco d’azzardo” inserito dall’Istat tra i consumi culturali al pari delle spese in libri), dall’altro, occorre che il singolo e la collettività possano sviluppare dei sistemi di consapevole induzione protettiva (coping ovvero strategia di adattamento) atti a fronteggiare il rischio di derive verso il gioco problematico o, addirittura francamente patologico. All’inizio il giocatore è euforico poi, più gioca inevitabilmente comincerà a perdere e quindi i segnali che possono essere colti riguardano l’aumento ingiustificato del bisogno di denaro, l’isolamento dagli altri membri della famiglia, la presenza di sbalzi d’umore, alterazioni del sonno perché conclude l’esperto il gioco diventa sempre di più l’oggetto dell’attenzione del giocatore a scapito delle normali attività di vita.

Inoltre, non bisogna trascurare che le organizzazioni produttive dell’industria dell’intrattenimento rappresentano un settore importante dell’economia che, se ben gestito, è in grado di generare occupazione e redditi sociali e che lo Stato, al contempo, deve assicurare che questo settore industriale non crei danni alla salute per i cittadini vulnerabili e deve curare coloro che, pur partendo da una libera motivazione ludica, soffrano un’evoluzione in patologia.

Appare evidente, per una corretta regolamentazione di questa realtà così sfaccettata, l’importanza di strutturare un approccio bilanciato in sostanziale equilibrio tra socialità, produttività e tutela della salute.

Per tali motivi, la valutazione dell’efficacia degli interventi e della sostenibilità dei piani e dei progetti di prevenzione costituiscono la basilare piattaforma su cui determinare il quantitativo di risorse vincolate al raggiungimento degli obiettivi previsti e da collegare ai risultati attesi.

Appaiono, infatti, oggi sempre più numerose le evidenze scientifiche che portano a connotare quanto la pratica del gioco d’azzardo possa evolvere in forme problematiche o in una vera e propria dipendenza patologica.

Nell’ottica dell’adozione di un modello di salute pubblica, diventa indispensabile, pertanto, porre un’attenzione particolare e mirata su tutti i comportamenti a rischio, non solo a livello terapeutico, ma anche e soprattutto per ciò che riguarda gli interventi di prevenzione.

Allo scopo di inquadrare ancor più opportunamente il tema della prevenzione e della promozione della salute in quest’ambito, appare necessario premettere che il Gioco d’azzardo patologico (GAP), riconosciuto come condizione morbosa dall’OMS sin dal 1980 e inserito nell’ICD- 10, è stato classificato tra i disturbi del controllo degli impulsi non altrimenti classificati nel DSM IV TR (Manuale diagnostico statistico), e solo molto di recente, con il nuovo DSM V, visti i numerosissimi punti di contatto con le dipendenze da sostanze, è stato inserito a pieno titolo nel capitolo delle dipendenze patologiche (Substance-Related and Addictive Disorders) e denominato disturbo da gioco patologico (Gambling Disorder).

A tal riguardo le evidenze cliniche mostrano come il GAP sia spesso concomitante con altri disturbi psicopatologici, ovvero trasversale alle dipendenze patologiche in genere e dunque preveda il viraggio contemporaneo verso altre sostanze d’abuso, soprattutto l’alcol.

Da tali brevi premesse, ne consegue l’evidenza di un fenomeno altamente complesso, che determina la necessità, nel definire le linee guida per la prevenzione, di un approccio globale e coordinato tra i livelli di programmazione centrale e locale che devono, pertanto, così poter comprendere:

  • l’attuazione di interventi efficaci nella promozione di un comportamento responsabile e sano;
  • il potenziamento dei servizi a sostegno dei giocatori che vogliono smettere di giocare o decidono di giocare in modo controllato;
  • l’applicazione delle norme di vigilanza e controllo sul gioco;
  • la regolamentazione degli aspetti di carattere socio-economico.

Per la legge italiana, i giochi d’azzardo sono “quelli in cui ricorre il fine di lucro e la vincita o la perdita è interamente o quasi interamente aleatoria” (art. 721 del codice penale). Inoltre, secondo l’art. 718, “chiunque, in un luogo pubblico o aperto al pubblico, o in circoli privati di qualunque specie, tiene un gioco d’azzardo o lo agevola è punito con l’arresto da tre mesi ad un anno e con l’ammenda non inferiore a 206 euro”.

Numerosi giochi in cui ricorrono lucro e alea sono considerati leciti, perché esplicitamente autorizzati dalle autorità dello Stato, introdotti per legge, come le lotterie nazionali, o nel novero di provvedimenti più ampi, come le finanziarie. I giochi d’azzardo con premi in denaro, al pari del consumo di tabacco e di alcol, sono vietati ai minorenni.

Il decreto Balduzzi (decreto legge 13 settembre 2012, n. 158 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 263 del 10 novembre 2012), all’art. 7, comma 4, recita:

  1. Sono vietati messaggi pubblicitari concernenti il gioco con vincite in denaro nel corso di trasmissioni televisive o radiofoniche e di rappresentazioni teatrali o cinematografiche, rivolte ai minori e nei trenta minuti precedenti e successivi alla trasmissione delle stesse. È altresì vietata, in qualsiasi forma, la pubblicità sulla stampa quotidiana e periodica destinata ai minori e nelle sale cinematografiche in occasione della proiezione di film destinati alla visione dei minori. Sono altresì vietati messaggi pubblicitari concernenti il gioco con vincite in denaro su giornali, riviste, pubblicazioni, durante trasmissioni televisive e radiofoniche, rappresentazioni cinematografiche e teatrali, nonché via internet nei quali si evidenzi anche solo uno dei seguenti elementi:

a) incitamento al gioco ovvero esaltazione della sua pratica;

b) presenza di minori;

c) assenza di formule di avvertimento sul rischio di dipendenza dalla pratica del gioco, nonché dell’indicazione della possibilità di consultazione di note informative sulle probabilità di vincita pubblicate nei siti istituzionali dell’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e, successivamente alla sua incorporazione ai sensi della legislazione vigente, dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, nonché dei singoli concessionari ovvero disponibili presso i punti di raccolta dei giochi.

4-bis. La pubblicità dei giochi che prevedono vincite in denaro deve riportare in modo chiaramente visibile la percentuale di probabilità di vincita che il soggetto ha nel singolo gioco pubblicizzato. Qualora la stessa percentuale non sia definibile, è indicata la percentuale storica per giochi similari. In caso di violazione, il soggetto proponente è obbligato a ripetere la stessa pubblicità secondo modalità, mezzi utilizzati e quantità di annunci identici alla campagna pubblicitaria originaria, indicando nella stessa i requisiti previsti dal presente articolo nonché il fatto che la pubblicità è ripetuta per violazione della normativa di riferimento.

  1. Formule di avvertimento sul rischio di dipendenza dalla pratica di giochi con vincite in denaro, nonché le relative probabilità di vincita devono altresì figurare sulle schedine ovvero sui tagliandi di tali giochi. Qualora l’entità dei dati da riportare sia tale da non potere essere contenuta nelle dimensioni delle schedine ovvero dei tagliandi, questi ultimi devono recare l’indicazione della possibilità di consultazione di note informative sulle probabilità di vincita pubblicate nei siti istituzionali dell’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e, successivamente alla sua incorporazione, ai sensi della legislazione vigente, dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, nonché dei singoli concessionari e disponibili presso i punti di raccolta dei giochi. Le medesime formule di avvertimento devono essere applicate sugli apparecchi di cui all’articolo 110, comma 6, lettera a), del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni; le stesse formule devono essere riportate su apposite targhe esposte nelle aree ovvero nelle sale in cui sono installati i videoterminali di cui all’articolo 110, comma 6, lettera b), del predetto testo unico di cui al regio decreto n. 773 del 1931, nonché nei punti di vendita in cui si esercita come attività principale l’offerta di scommesse su eventi sportivi, anche ippici, e non sportivi. Tali formule devono altresì comparire ed essere chiaramente leggibili all’atto di accesso ai siti internet destinati all’offerta di giochi con vincite in denaro.

Ai fini del presente comma, i gestori di sale da gioco e di esercizi in cui vi sia offerta di giochi pubblici, ovvero di scommesse su eventi sportivi, anche ippici, e non sportivi, sono tenuti a esporre, all’ingresso e all’interno dei locali, il materiale informativo predisposto dalle aziende sanitarie locali, diretto a evidenziare i rischi correlati al gioco e a segnalare la presenza sul territorio dei servizi di assistenza pubblici e del privato sociale dedicati alla cura e al reinserimento sociale delle persone con patologie correlate al GAP.

La legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato, “legge di stabilità 2015” pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 300 del 29 dicembre 2014 – suppl. ordinario n. 99 e vigente dal 1° gennaio 2015 che all’art. 1, comma 133 recita:
(omissis)
Comma 133. Nell’ambito delle risorse destinate al finanziamento del Servizio sanitario nazionale ai sensi del comma 556, a decorrere dall’anno 2015, una quota pari a 50 milioni di euro è annualmente destinata alla prevenzione, alla cura e alla riabilitazione delle patologie connesse alla dipendenza da gioco d’azzardo come definita dall’Organizzazione mondiale della sanità. Una quota delle risorse di cui al primo periodo, nel limite di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017, è destinata alla sperimentazione di modalità di controllo dei soggetti a rischio di patologia, mediante l’adozione di software che consentano al giocatore di monitorare il proprio comportamento generando conseguentemente appositi messaggi di allerta. Il Ministro della salute, con decreto di natura regolamentare, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, adotta linee di azione per garantire le prestazioni di prevenzione, cura e riabilitazione rivolte alle persone affette dal gioco d’azzardo patologico (GAP). Al fine del monitoraggio della dipendenza dal gioco d’azzardo e dell’efficacia delle azioni di cura e di prevenzione intraprese, l’osservatorio istituito ai sensi dell’articolo 7, comma 10, quarto periodo, del decreto legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, è trasferito al Ministero della salute. Con decreto interministeriale del Ministro della salute e del Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, è rideterminata la composizione dell’osservatorio, assicurando la presenza di esperti in materia, di rappresentanti delle regioni e degli enti locali, nonché delle associazioni operanti nel settore, nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Alla ripartizione della quota di cui al presente comma si provvede annualmente all’atto dell’assegnazione delle risorse spettanti alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano a titolo di finanziamento della quota indistinta del fabbisogno sanitario standard regionale, secondo i criteri e le modalità previsti dalla legislazione vigente in materia di costi standard. La verifica dell’effettiva destinazione delle risorse e delle relative attività assistenziali costituisce adempimento ai fini dell’accesso al finanziamento integrativo del Servizio sanitario nazionale ai fini e per gli effetti dell’articolo 2, comma 68, lettera c), della legge 23 dicembre 2009, n. 191, e dell’articolo 15, comma 24, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, ed è effettuata nell’ambito del Comitato paritetico permanente per la verifica dell’erogazione dei livelli essenziali di assistenza di cui all’articolo 9 dell’intesa 23 marzo 2005, sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, pubblicata nel supplemento

La legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato, “legge di stabilità 2016” pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 302 del 30 dicembre 2015 – suppl. ordinario n. 70 e vigente dal 1° gennaio 2016 che all’art. 1, commi da 918 a 946 recita:
(omissis)

  1. La misura del prelievo erariale unico sugli apparecchi di cui all’articolo 110, comma 6, lettera a), del  testo  unico  di  cui  al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, e’ fissata in misura pari al 17,5 per cento dell’ammontare  delle  somme giocate, a decorrere dal 1º gennaio 2016. A  decorrere  dalla  stessa data, la percentuale destinata alle vincite (pay-out) e’ fissata  in misura non inferiore al 70 per cento.
  2. La misura del prelievo erariale unico sugli apparecchi di cui all’articolo 110, comma 6, lettera b), del  testo  unico  di  cui  al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni,  e’ fissata in misura pari al 5,5 per cento  dell’ammontare  delle  somme giocate, a decorrere dal 1º gennaio 2016.
  3. Il comma 649 dell’articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e’ abrogato.
  4. Il comma 649 dell’articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, si interpreta nel senso che la riduzione  su  base  annua  delle risorse  statali  a  disposizione,  a   titolo   di   compenso,   dei concessionari e dei soggetti che, secondo le  rispettive  competenze, operano nella  gestione  e  raccolta  del  gioco  praticato  mediante apparecchi di cui all’articolo 110, comma 6, del testo unico  di  cui al regio decreto 18  giugno  1931,  n.  773,  si  applica  a  ciascun operatore  della   filiera   in   misura   proporzionale   alla   sua partecipazione  alla  distribuzione  del  compenso,  sulla  base  dei relativi  accordi  contrattuali,  tenuto  conto  della  loro durata nell’anno 2015.
  5. A decorrere dal 1º gennaio 2016 e’ precluso  il  rilascio  di nulla osta per gli apparecchi  di  cui  all’articolo  110,  comma  6,

lettera a), del citato testo unico di cui al regio decreto 18  giugno 1931, n. 773, che non siano sostitutivi di nulla osta  di  apparecchi in esercizio.

  1. Ferma restando l’applicazione  dell’articolo  1,  comma  646, lettera b), della  legge  23  dicembre  2014,  n.  190,  in  caso  di violazione dell’articolo 7,  comma  3-quater,  del  decreto-legge  13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge  8 novembre 2012, n. 189, il titolare dell’esercizio e’  punito  con  la sanzione amministrativa di euro 20.000; la stessa sanzione si applica al proprietario dell’apparecchio. Il divieto  di  cui  al  precedente periodo  e  la  sanzione  ivi  prevista   si   applicano,   altresi’, nell’ipotesi di offerta di giochi  promozionali  di  cui  al  decreto legislativo 9 aprile  2003,  n.  70,  per  il  tramite  di  qualunque tipologia  di  apparecchi  situati  in  esercizi  pubblici  idonei  a consentire la  connessione  telematica  al  web.  Il  titolare  della piattaforma  dei  giochi  promozionali  e’  punito  con  la  sanzione amministrativa da euro  50.000  a  euro  100.000.  Le  sanzioni  sono irrogate dall’ufficio dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli – area monopoli,  territorialmente  competente;  per  i  soggetti  con  sede all’estero e’ competente l’ufficio dei monopoli del Lazio.
  2. All’articolo 12 del decreto-legge  28  aprile  2009,  n.  39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24  giugno  2009,  n.  77,

dopo il comma 1 e’ aggiunto il seguente:
«1-bis. Le sanzioni  previste  dal  comma  1,  lettera  o),  e  dal relativo decreto di attuazione del Ministero  dell’economia  e  delle finanze  –  Amministrazione  autonoma  dei  monopoli  di  Stato,   si applicano esclusivamente ai concorsi a premio per i  quali  e’  stata accertata la coincidenza con attivita’ di gioco riservate allo  Stato o  l’elusione  del  monopolio  statale  dei  giochi.  Per  le   altre violazioni resta  ferma  la  disciplina  sanzionatoria  anteriormente vigente in materia».

  1. Le norme di cui al comma 924 si applicano anche in riferimento alle sanzioni gia’ irrogate, ma non definitive alla data di  entrata in  vigore  della  presente  legge,  in  quanto  impugnate  o  ancora suscettibili di impugnativa. Le relative sanzioni sono  rideterminate d’ufficio da parte dell’autorita’ competente.
  2. Ai soggetti indicati dall’articolo 1, comma 643, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, che non hanno aderito entro il 31 gennaio 2015 alla procedura di regolarizzazione di cui al medesimo comma, nonche’ a quelli attivi successivamente alla data del 30 ottobre 2014, che comunque offrono scommesse con vincite in denaro in Italia, per conto proprio ovvero di soggetti terzi, anche esteri, senza essere collegati al totalizzatore nazionale dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, fermo in ogni caso il fatto che, in tale caso, il giocatore e’ l’offerente e che il contratto di gioco e’ pertanto perfezionato in Italia e conseguentemente regolato secondo la legislazione nazionale, e’ consentito  regolarizzare  la propria posizione alle condizioni di cui ai commi 643, 644 e 645 del medesimo articolo 1 della legge n. 190 del 2014, ai quali, a tale  fine,  sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alle lettere a) e b) del comma 643, le  parole:  «31  gennaio 2015» e «5 gennaio  2015»  sono  sostituite,  rispettivamente,  dalle seguenti: «31 gennaio 2016» e «5 gennaio 2016»;
b) alla lettera c) del comma 643, le parole: «28 febbraio  2015» sono sostituite dalle seguenti: «29 febbraio 2016»;
c) alle lettere e) e i) del comma 643, la parola: «2015», ovunque ricorre, e’ sostituita dalla  seguente:  «2016»  e  le  parole:  «30 giugno» sono sostituite dalle seguenti: «31 marzo»;
d) alla lettera g) del comma 644, le parole: «1º  gennaio  2015» sono sostituite dalle seguenti: «1º gennaio 2016».
927. Qualora uno o piu’ soggetti residenti, operanti nell’ambito di un’unica rete di vendita, svolgano, per conto di soggetti esteri non residenti o  comunque  sulla  base  di  contratti  di  ricevitoria  o intermediazione con i soggetti  terzi,  le  attivita’ tipiche del gestore, anche sotto forma di centro  trasmissione  dati,  quali,  ad esempio, raccolta scommesse, raccolta delle somme puntate,  pagamento dei premi, e mettano a disposizione dei fruitori finali del  servizio strumenti  per  effettuare  la  giocata, quali  le   apparecchiature telematiche e i locali presso cui scommettere, e allorche’  i  flussi finanziari, relativi alle suddette  attivita’  ed  intercorsi  tra  i gestori e il soggetto non residente, superino, nell’arco di sei mesi, 500.000 euro, l’Agenzia delle entrate, rilevati i suddetti presupposti dall’informativa dell’intermediario finanziario e degli altri soggetti esercenti attivita’ finanziaria indicati nell’articolo 11, commi 1 e 2, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231,  e successive modificazioni, da effettuare secondo i  criteri  stabiliti dal Ministero dell’economia e delle finanze, entro sessanta giorni dalla medesima informativa convoca in contraddittorio i gestori e  il soggetto estero, i quali possono fornire  prova  contraria  circa  la presenza  in  Italia  di  una  stabile   organizzazione, ai sensi dell’articolo 162 del testo unico di cui al  decreto  del  Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
928. Le attivita’ svolte dai gestori possono  essere  desunte  dai dati, dalle notizie e dalle informazioni comunicate dal  Corpo  della guardia di finanza ai fini dell’instaurazione del contraddittorio  di cui al comma 927.
929. Laddove, all’esito del procedimento in contraddittorio di cui al comma 927, da concludere entro novanta giorni,  sia  accertata  in Italia la stabile organizzazione del soggetto estero, l’Agenzia delle entrate emette motivato accertamento, liquidando la maggiore  imposta e le sanzioni dovute.
930. A seguito di  segnalazione  dell’Agenzia  delle  entrate  dei contribuenti nei confronti dei quali sia stata accertata  la  stabile organizzazione, gli intermediari  finanziari  e  gli  altri  soggetti esercenti attivita’ finanziaria indicati nell’articolo 11, commi 1 e 2, del decreto legislativo 21 novembre 2007,  n.  231,  e  successive modificazioni,   ai   fini   della   disciplina   in    materia  di antiriciclaggio, sono tenuti  ad  applicare  una  ritenuta  a  titolo d’acconto  nella  misura  del  25  per  cento  sugli  importi   delle transazioni verso il beneficiario non residente, con  versamento  del prelievo entro il sedicesimo giorno del mese successivo a  quello  di effettuazione del pagamento.
931. Il contribuente  puo’  comunque  presentare,  entro  sessanta giorni dall’inizio di ciascun periodo di imposta,  specifica  istanza di interpello disapplicativo, ai sensi  dell’articolo  11,  comma  2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, con la quale  dimostri  il  venir meno dei presupposti di cui ai  commi  da  918  a  930  del  presente articolo.
932. In vista della scadenza delle concessioni vigenti, per garantire la tutela degli interessi pubblici nelle attivita’ di raccolta delle scommesse su eventi sportivi, anche ippici, e non sportivi, l’Agenzia delle dogane e dei monopoli, nel rispetto dei principi e delle regole europee e nazionali, attribuisce con gara da indire dal 1º maggio 2016, mediante procedura aperta, competitiva e non discriminatoria, tutte le concessioni per la raccolta delle predette scommesse nel rispetto dei seguenti criteri:
a) durata della concessione di nove anni, non rinnovabile, per la raccolta, esclusivamente in rete  fisica,  di  scommesse  su  eventi sportivi, anche ippici, e non sportivi, ivi inclusi le  scommesse  su eventi simulati ed i concorsi pronostici su base sportiva ed  ippica, presso  punti  di  vendita  aventi  come  attivita’   prevalente   la commercializzazione di prodotti di gioco pubblici, fino a  un  numero massimo di 10.000 diritti, e presso  punti  di  vendita  aventi  come attivita’ accessoria la commercializzazione  dei  prodotti  di  gioco pubblici, fino ad un massimo di 5.000  diritti,  di  cui  fino  a  un massimo di 1.000 diritti negli esercizi  in  cui si effettua quale attivita’ principale la somministrazione di alimenti e bevande;
b) base d’asta non inferiore ad euro 32.000 per ogni punto di vendita avente come attivita’ principale la commercializzazione  dei prodotti di gioco pubblici e ad euro 18.000 per ogni punto di vendita avente come attivita’ accessoria la commercializzazione dei  prodotti di gioco pubblici;
c) in caso di aggiudicazione,  versamento  della  somma  offerta entro la data di sottoscrizione della concessione;
d) possibilita’  di  partecipazione  per  i  soggetti  che  gia’ esercitano attivita’ di raccolta di gioco in uno  degli  Stati  dello Spazio economico europeo, avendovi la sede legale  ovvero  operativa, sulla base  di  valido  ed  efficace  titolo  abilitativo  rilasciato secondo le disposizioni vigenti nell’ordinamento di tale Stato.
933. I concessionari per la raccolta delle  scommesse  di  cui  al comma 932 e per la raccolta del gioco a distanza di cui al comma 935, in scadenza  alla  data  del  30  giugno  2016,  proseguono  le  loro attivita’  di  raccolta  fino  alla  data  di  sottoscrizione   delle convenzioni accessive  alle  concessioni  aggiudicate  ai  sensi  dei predetti   commi,   a   condizione   che   presentino   domanda    di partecipazione.
934. All’articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 636:
1) all’alinea, le parole: «anni 2013  e  2014»  e  «2014»  sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: «anni dal 2013 al  2016» e «2016 a una gara per  l’attribuzione  di  210  concessioni  per  il predetto gioco» e le  parole:  «alla  riattribuzione  delle  medesime concessioni» sono soppresse;
2) alla lettera a), le parole: «euro 200.000»  sono  sostituite dalle seguenti: «euro 350.000»;
3) alla lettera b), le parole: «sei anni» sono sostituite dalle seguenti: «nove anni, non rinnovabile»;
4) alla lettera c), le parole: «euro 2.800» e «euro 1.400» sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti:  «euro  5.000»  e  «euro 2.500» e dopo le parole: «concessione riattribuita» sono aggiunte  le seguenti:  «,  fermi  in  ogni  caso  la   sottoscrizione   dell’atto integrativo previsto  dall’articolo  1,  comma  79,  della  legge  13 dicembre 2010, n. 220, e il divieto di trasferimento dei  locali  per tutto il periodo della proroga»;
5) la lettera d) e’ sostituita dalla seguente: «d) all’atto dell’aggiudicazione, versamento della somma offerta ai sensi  della  lettera  a)  entro  la  data  di  sottoscrizione  della concessione»;
6) dopo la lettera d) e’ inserita la seguente:   «d-bis) possibilita’ di partecipazione  per  i  soggetti  che  gia’ esercitano attivita’ di raccolta di gioco in uno  degli  Stati  dello Spazio economico europeo, avendovi la sede legale  ovvero  operativa, sulla base  di  valido  ed  efficace  titolo  abilitativo  rilasciato secondo le disposizioni vigenti nell’ordinamento di tale Stato»;
b) al comma 637, le parole: «, da adottare entro la fine del mese di maggio 2014,» sono soppresse.
935. In considerazione dell’approssimarsi  della  scadenza  di  un gruppo di concessioni relative alla raccolta a distanza dei giochi di cui all’articolo 24, comma 11, lettere da a) ad  f),  della  legge  7 luglio 2009, n. 88, al fine di garantire la continuita’ delle entrate erariali, nonche’ la tutela  dei  giocatori  e  della  fede  pubblica attraverso azioni che consentano il contrasto al gioco  illegale,  ed un  allineamento  temporale,  al  31  dicembre  2022,  di  tutte   le concessioni aventi ad oggetto la  commercializzazione  dei  giochi  a distanza di cui al citato articolo  24,  comma  11,  l’Agenzia  delle dogane e dei monopoli bandisce entro il 31 luglio 2016 una  gara  per la  selezione,  mediante  procedura   aperta,   competitiva   e   non discriminatoria, di 120 concessioni per  la  commercializzazione  dei suddetti  giochi  a  distanza  nel  rispetto  dei  criteri   previsti dall’articolo 24, comma 15, lettere da a) a e)  e  g),  della  citata legge n. 88 del 2009 e previo  versamento  di  un  corrispettivo  una tantum, per la durata della concessione, pari ad euro 200.000.
936. Entro il 30 aprile 2016, in sede di Conferenza  unificata  di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto  1997,  n.  281, sono  definite  le  caratteristiche  dei  punti  di  vendita  ove  si raccoglie gioco pubblico, nonche’ i criteri per la loro distribuzione e concentrazione  territoriale,  al  fine  di  garantire  i  migliori livelli di sicurezza per la tutela della salute, dell’ordine pubblico e della pubblica fede dei giocatori e  di  prevenire  il  rischio  di accesso dei minori di eta’. Le intese raggiunte in sede di Conferenza unificata sono recepite con  decreto  del  Ministro  dell’economia  e delle finanze, sentite le Commissioni parlamentari competenti.
937. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 7, commi da 4  a 5, del decreto-legge 13  settembre  2012,  n.  158,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 8  novembre  2012,  n.  189,  e  fermo  il divieto di pubblicita’ di cui all’articolo 4, comma 2, della legge 13 dicembre  1989,  n.  401,   per   contrastare   l’esercizio   abusivo dell’attivita’ di gioco o scommessa e per garantire  ai  consumatori, ai giocatori e ai minori un  elevato  livello  di  tutela,  inteso  a salvaguardare la salute e a ridurre al  minimo  gli  eventuali  danni economici che possono derivare da un gioco compulsivo o eccessivo, la propaganda pubblicitaria audiovisiva di marchi o prodotti  di  giochi con vincite in  denaro  e’  effettuata  tenendo  conto  dei  principi previsti dalla raccomandazione 2014/478/UE della Commissione, del  14 luglio 2014. Con decreto del Ministro dell’economia e  delle  finanze da adottare, di  concerto  con  il  Ministro  della  salute,  sentita l’Autorita’ per le garanzie  nelle  comunicazioni,  entro  centoventi giorni dalla data di entrata in vigore  della  presente  legge,  sono individuati i criteri per l’attuazione della citata raccomandazione.
938. In ogni caso, e’ vietata la pubblicita’:
a) che incoraggi il gioco eccessivo o incontrollato;
b) che neghi che il gioco possa comportare dei rischi;
c) che ometta di rendere esplicite le modalita’ e le  condizioni per la fruizione di incentivi o bonus;
d) che presenti o suggerisca  che  il  gioco  sia  un  modo  per risolvere problemi finanziari o personali, ovvero che costituisca una fonte di guadagno o di sostentamento alternativa al lavoro, piuttosto che una semplice forma di intrattenimento e di divertimento;
e) che induca a  ritenere  che  l’esperienza,  la  competenza  o l’abilita’ del giocatore permetta di ridurre o eliminare l’incertezza della vincita o consenta di vincere sistematicamente;
f) che si rivolga o  faccia  riferimento,  anche  indiretto,  ai minori e rappresenti questi  ultimi,  ovvero  soggetti  che  appaiano evidentemente tali, intenti al gioco;
g) che  utilizzi   segni,   disegni,  personaggi   e   persone, direttamente e primariamente legati ai minori, che  possano  generare un diretto interesse su di loro;
h) che induca a ritenere che il gioco contribuisca ad accrescere la   propria   autostima,   considerazione   sociale    e    successo interpersonale;
i) che  rappresenti  l’astensione  dal  gioco  come  un   valore negativo;
l) che induca  a  confondere  la  facilita’  del  gioco  con  la facilita’ della vincita;
m) che contenga dichiarazioni infondate  sulla  possibilita’  di vincita o sul  rendimento  che  i  giocatori  possono  aspettarsi  di ottenere dal gioco;
n) che faccia  riferimento  a  servizi  di  credito  al  consumo immediatamente utilizzabili ai fini del gioco.
939. E’ altresi’ vietata la pubblicita’ di giochi con  vincita  in denaro nelle trasmissioni radiofoniche e televisive generaliste,  nel rispetto dei principi sanciti in sede europea, dalle ore 7  alle  ore 22 di ogni giorno. Sono esclusi dal divieto di cui al presente  comma i  media  specializzati  individuati   con   decreto   del   Ministro dell’economia e delle finanze, di  concerto  con  il  Ministro  dello sviluppo  economico,  nonche’  le  lotterie  nazionali  a  estrazione differita di cui all’articolo  21,  comma  6,  del  decreto-legge  1º luglio 2009, n. 78, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  3 agosto 2009, n. 102. Sono altresi’ escluse le forme di  comunicazione indiretta derivanti dalle sponsorizzazioni nei settori della cultura, della ricerca, dello sport,  nonche’  nei  settori  della  sanita’  e dell’assistenza.
940. La violazione dei divieti di cui ai commi 938 e 939  e  delle prescrizioni del decreto di  cui  al  comma  937  e’  punita  con  la sanzione amministrativa pecuniaria di cui all’articolo  7,  comma  6, del  decreto-legge  13  settembre  2012,  n.  158,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189. Le sanzioni  sono irrogate dall’Autorita’ per le garanzie nelle comunicazioni,  secondo i principi di cui alla legge 24 novembre 1981, n.  689,  al  soggetto che commissiona la pubblicita’, al soggetto che la effettua,  nonche’ al proprietario del mezzo con il quale essa e’ diffusa.
941. Il Ministero della  salute,  di  concerto  con  il  Ministero dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca,  anche  attraverso l’utilizzo dei propri siti web, predispone campagne di informazione e sensibilizzazione, con particolare riferimento alle  scuole  di  ogni ordine e grado, sui fattori di rischio connessi al  gioco  d’azzardo, al fine di aumentare la consapevolezza  sui  fenomeni  di  dipendenza correlati, nonche’ sui rischi che ne derivano per la salute, fornendo informazioni sui servizi predisposti dalle strutture pubbliche e  del terzo settore per affrontare il problema della  dipendenza  da  gioco d’azzardo.
942. Al fine di semplificare il  processo  di  certificazione  dei sistemi del gioco di cui all’articolo 110, comma 6, lettera  b),  del testo unico delle leggi  di  pubblica  sicurezza,  di  cui  al  regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e  dei  relativi  giochi,  anche  per incrementare il corrispondente  gettito  erariale,  all’articolo  12, comma 1, lettera  l),  del  decreto-legge  28  aprile  2009,  n.  39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77,  le parole: «nonche’ le modalita’ di  verifica  della  loro  conformita’» sono soppresse ed e’ aggiunto, in fine, il seguente numero:
«5-bis) l’Agenzia delle dogane e dei monopoli  stipula  convenzioni per l’effettuazione delle verifiche di  conformita’  dei  sistemi  di gioco e dei  giochi  offerti  e  affida  al  partner  tecnologico  la verifica di parte dei sistemi e giochi gia’ sottoposti a verifica  di conformita’ in  attuazione  delle  convenzioni  stesse.  La  presente disposizione  si  applica  a  partire  dal  primo  giorno  del   mese successivo a quello in cui, con decreto  del  direttore  dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, sono emanate  le  relative  disposizioni attuative   di   carattere   tecnico   e   quelle   necessarie    per l’effettuazione dei controlli».

  1. Con decreto del Ministro dell’economia  e  delle  finanze  e’ disciplinato il processo di evoluzione tecnologica  degli  apparecchi di cui all’articolo 110, comma 6, lettera a), del testo  unico  delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno  1931, n. 773. I nulla osta per gli apparecchi di  cui  al  citato  articolo 110, comma 6, lettera a), non possono piu’ essere rilasciati dopo  il 31 dicembre 2017; tali apparecchi devono essere dismessi entro il  31 dicembre  2019. A partire dal 1º gennaio 2017 possono essere rilasciati solo nulla osta per apparecchi che consentono il gioco pubblico da ambiente remoto, prevedendo la riduzione proporzionale, in misura non inferiore al 30 per cento, del numero dei nulla osta di esercizio relativi ad apparecchi attivi alla data del 31 luglio 2015, riferibili a ciascun concessionario. Le modalita’ di tale  riduzione, anche tenuto conto della diffusione territoriale degli apparecchi, il costo dei nuovi nulla osta e le modalita’, anche rateali, del relativo pagamento sono definiti con il citato decreto ministeriale.
  2. A decorrere dal 1º gennaio 2016 per i giochi  di  abilita’  a distanza con vincita in denaro l’imposta  unica  di  cui  al  decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, e’ stabilita nella  misura  del 20 per cento delle somme che, in base al regolamento  di  gioco,  non risultano restituite al giocatore.
  3. A decorrere dal 1º gennaio 2016, alle scommesse a quota fissa, escluse le scommesse ippiche, l’imposta  unica  di  cui  al  decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, si applica sulla differenza tra le somme giocate e le vincite corrisposte, nelle misure  del  18  per cento, se la raccolta avviene su rete fisica, e del 22 per cento,  se la raccolta avviene a distanza. Al gioco  del  Bingo  a  distanza  si applica l’imposta unica di cui al citato decreto legislativo  n.  504 del 1998;  a  decorrere  dal  1º  gennaio  2017  l’imposta  unica  e’ stabilita nella misura del 20 per cento delle somme che, in  base  al regolamento di gioco, non risultano restituite al giocatore.
  4. Al fine di garantire le prestazioni di  prevenzione,  cura  e riabilitazione rivolte  alle  persone  affette  dal  gioco  d’azzardo patologico (GAP), come definito  dall’Organizzazione  mondiale  della sanita’, presso il Ministero della salute e’ istituito il  Fondo  per il gioco d’azzardo patologico (GAP). Il Fondo  e’  ripartito  tra  le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sulla  base  di criteri determinati con decreto del Ministro della salute, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della  presente legge, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo  Stato, le regioni e le province autonome di Trento  e  di  Bolzano.  Per  la dotazione del Fondo di cui al periodo precedente  e’  autorizzata  la spesa di 50 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2016.

La legge 11 dicembre 2016, n. 232 (Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019, “legge di stabilità 2017” pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 297 del 21 dicembre 2016 e vigente dal 1° gennaio 2017 che all’art. 1, commi 576 e 577 recita:
(omissis)

  1. Per garantire la tutela degli interessi pubblici nelle attività di raccolta del gioco, nel rispetto dei princìpi di cui alla direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, nonché dell’articolo 30 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, la gestione di tali attività è affidata a uno o più soggetti scelti mediante procedure aperte, competitive e non discriminatorie. Conseguentemente, in vista della scadenza della concessione vigente, la gestione dei giochi numerici a totalizzatore nazionale, dei giochi complementari e opzionali e delle relative forme di partecipazione a distanza, nonché di ogni ulteriore gioco numerico basato su un unico totalizzatore a livello nazionale, è affidata in concessione aggiudicata dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli, nel rispetto dei princìpi e delle regole europei e nazionali, a una qualificata impresa con pregresse esperienze nella gestione o raccolta di gioco ovvero in possesso di una capacità tecnico-infrastrutturale non inferiore a quella richiesta dal capitolato tecnico, con sede legale in uno degli Stati dello Spazio economico europeo, munita di idonei requisiti di affidabilità tecnica ed economica, scelta mediante procedura di selezione aperta, competitiva e non discriminatoria. La procedura è indetta alle seguenti condizioni essenziali:

a) durata della concessione di nove anni, non rinnovabile;
b) selezione basata sul criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa e, quanto alla componente del prezzo, base d’asta, per le offerte al rialzo, di 100 milioni di euro;
c) versamento del prezzo indicato nell’offerta del concorrente risultato primo in graduatoria, nella misura del 50 per cento all’atto dell’aggiudicazione e della quota residua all’atto dell’effettiva assunzione del servizio del gioco da parte dell’aggiudicatario;
d) aggio per il concessionario pari al 5 per cento della raccolta con offerta al ribasso;
e) espressa previsione, negli atti di gara, delle pratiche o dei rapporti negoziali consentiti ai sensi dell’articolo 2, comma 2, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73;
f) facoltà per il concessionario aggiudicatario di utilizzare la rete di telecomunicazioni per prestazioni, dirette o indirette, di servizi diversi dalla raccolta del gioco, previa autorizzazione dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli in ragione della loro compatibilità con la raccolta stessa;
g) obbligo di aggiornamento tecnologico del sistema della rete e dei terminali di gioco secondo standard qualitativi che garantiscano la massima sicurezza e affidabilità, secondo il piano d’investimento che costituisce parte dell’offerta tecnica;
h) obbligo per il concessionario di versamento annuale all’erario delle somme comunque eventualmente non investite secondo il piano di cui alla lettera g) e delle somme addebitate in violazione delle previsioni dei bandi di gara ai sensi della lettera e).

577. Al fine di rendere effettiva l’assunzione del servizio del gioco da parte dell’aggiudicatario, con riferimento alla devoluzione della rete allo Stato, prevista dall’articolo 1, comma 90, lettera e), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, l’Agenzia delle dogane e dei monopoli può disporre il passaggio diretto del diritto d’uso della rete tra il concessionario uscente e l’aggiudicatario, fermo restando che il diritto d’uso ha termine alla scadenza della nuova concessione.

In ultimo, nella legge di bilancio 2018, ai commi 624, 625 e 626 il Governo afferma che la necessità di svolgere le gare per le nuove concessioni sulle scommesse, va prima contemperata con un corretto assetto distributivo dell’azzardo; perciò proroga le concessioni in essere e obbliga le Regioni ad adeguare le proprie leggi sulla dislocazione dei punti di azzardo, secondo l’intesa raggiunta il 7 Settembre in Conferenza Unificata.
E come dovrebbero le Regioni adeguare le proprie leggi? Questo non è per niente chiaro.
Il punto 5 dell’accordo prevede una clausola di salvaguardia in materia di prevenzione e contenimento dell’azzardo, riferita ad alcune azioni di contrasto: le Regioni che hanno leggi più restrittive potranno mantenerle. Anche le altre potranno adottare misure più efficaci se necessario.
Ma – appunto – la clausola si trova al punto 5; le distanze minime da scuole, chiese e luoghi sensibili sono trattate invece, separatamente, al punto 2, dove nessuna salvaguardia è prevista, anzi è stato inserito un assurdo: che Regioni ed Enti Locali “nel tutelare la salute” dei cittadini debbano tenere conto degli investimenti privati e non possano, con leggi e piani urbanistici, determinare zone libere dall’azzardo.
(omissis)

  1. All’articolo 1, comma 636, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all’alinea, le parole: «anni dal 2013 al 2016» sono sostituite dalle seguenti: «anni dal 2013 al 2018» e le parole: «nel corso dell’anno 2016» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 30 settembre 2018, con un introito almeno pari a 73 milioni di euro»;

b) alla lettera c), le parole: «euro 5.000» e «euro 2.500» sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: «euro 7.500» e «euro 3.500»; dopo le parole: «legge 13 dicembre 2010, n. 220» sono inserite le seguenti: «anche successivamente alla scadenza dei termini ivi previsti».
625. Al fine di contemperare i princìpi secondo i quali le concessioni pubbliche sono attribuite secondo procedure di selezione concorrenziali con l’esigenza di perseguire, in materia di concessioni di raccolta delle scommesse su eventi sportivi, anche ippici, e non sportivi, ivi compresi gli eventi simulati, un corretto assetto distributivo, anche a seguito dell’intesa sancita in sede di Conferenza unificata, l’Agenzia delle dogane e dei monopoli attribuisce con gara da indire entro il 30 settembre 2018 le relative concessioni alle condizioni già previste all’articolo 1, comma 932, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, con un introito almeno pari a 410 milioni. A tal fine, le concessioni in essere, nonché la titolarità dei punti di raccolta regolarizzati ai sensi dell’articolo 1, comma 643, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, nonché dell’articolo 1, comma 926, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono prorogate al 31 dicembre 2018, a fronte del versamento della somma annuale di euro 6.000 per diritto afferente i punti vendita aventi come attività principale la commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici, compresi i punti di raccolta regolarizzati e di euro 3.500 per ogni diritto afferente i punti vendita aventi come attività accessoria la commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici.
626. Al fine di consentire l’espletamento delle procedure di selezione di cui ai commi 624 e 625, le regioni adeguano le proprie leggi in materia di dislocazione dei punti vendita del gioco pubblico all’intesa sancita in sede di Conferenza unificata in data 7 settembre 2017.

Recentemente l’Osservatorio permanente dell’Eurispes Italia in Gioco ha costituito il proprio Comitato Scientifico, presieduto da Antonio De Donno, procuratore capo della Procura della Repubblica di Brindisi e composto da Stefano Musolino, sostituto procuratore della repubblica presso il Tribunale di Reggio Calabria, Nicola Graziano, magistrato presso il Tribunale di Napoli, Sergio Fiorentino, Avvocato dello Stato, Mons. Romano Rossi, Vescovo di Civita Castellana, Franca Tani, professore ordinario di psicologia dello sviluppo e psicologia dell’educazione Università degli Studi di Firenze, Giovambattista Palumbo, direttore Osservatorio Politiche Fiscali Eurispes, Alberto Corsinovi, presidente della Federazione Toscana Misericordie, Serenella Pascali, pedagogista ed esperta di politiche sociali, Gianluca Gambogi, avvocato e docente della Scuola di Polizia Tributaria della Guardia di Finanza Roma-Lido di Ostia, Antonino Galletti, avvocato amministrativista e tesoriere del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma, Clotilde Marinacci, psicologa e psicoterapeuta.
L’Osservatorio, diretto dagli avvocati Andrea Strata e Chiara Sambaldi, ha già avviato la propria attività di studio ed approfondimento scientifico nell’ambito del gioco pubblico, con l’obiettivo di porsi come osservatore attento ed autorevole rispetto ad un tema di forte impatto sociale e rilevanza economica.
Il settore sta attraversando una fase di profondo cambiamento caratterizzata da criticità, ricerca di equilibrio e contemperamento tra i differenti interessi pubblici che il settore coinvolge.
La ricerca di soluzioni adeguate, dal punto di vista normativo e operativo, non può prescindere da un approccio tecnico scientifico che rappresenta il presupposto necessario per avviare un’opera di riordino dell’intero comparto non più procrastinabile.

Aggiornamento al 07-01-2018: cliccare qui

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