Carceri, 58mila detenuti nel 2017. Uno su tre straniero


Le carceri italiane tornano ad essere sovraffollate: la popolazione carceraria, secondo la “capienza regolamentare“, dovrebbe essere di 50.499, ma al 31 dicembre 2017, sono i dati ufficiali forniti dal Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria (Dap), il numero dei reclusi era di 57.608. Vale a dire 7.109 unità in più rispetto alla regola.

Il carcere (CC: casa circondariale o CR:casa di reclusione), nell’ordinamento giuridico italiano, è un istituto di pena presso il quale sono detenuti i condannati ad una pena detentiva (ergastolo, reclusione o arresto), nonché i destinatari di misure cautelari personali coercitive (custodia cautelare in carcere) o di misure precautelari (arresto in flagranza di reato).

In base ai dati attuali, l’aumento della popolazione carceraria, anche in rapporto ai recenti ingressi immigratori, ha generato nell’ultimo decennio un forte sovraffollamento degli istituti di pena, che deteriora ulteriormente la qualità della vita dei detenuti, già provati per le condizioni di limitata libertà.

Più volte lo Stato ha cercato di ridurre le tensioni indotte dal sovraffollamento carcerario attraverso indulti (l’ultimo nel 2006) o amnistie (l’ultima nel 1989), che però, in assenza di interventi strategici sulla durata dei processi e sulle misure alternative alla detenzione, creano grandi dibattiti, ansia nella pubblica opinione, e nessun miglioramento strutturale nella situazione carceraria complessiva.

Sin dal 1999 una raccomandazione del Consiglio dei Ministri della Comunità Europea invitava tutti gli stati aderenti ad adottare misure per evitare situazioni di sovraffollamento carcerario (REC 1999/22), ma l’Italia è stato l’unico Stato che ad oggi non è riuscita a dar seguito alla raccomandazione.

Il sistema che provoca il sovraffollamento è anzitutto l’abnorme ricorso alla carcerazione preventiva, cioè prima della condanna; l’arresto prima del processo è diventata infatti un’abitudine dei giudici quando consegua a complesse e lunghe indagini che si vuole portino al riconoscimento della colpa da parte degli indagati, a comprova dell’accuratezza delle indagini eseguite: ed il miglior modo per ottenere una confessione è trattenere l’imputato in una condizione di particolare disagio, a cui può facilmente sottrarsi ottenendo gli arresti domiciliari o addirittura la libertà in attesa del processo, confessando il proprio reato ed accusando tutti i propri complici, con la conseguenza assurda che quasi metà dei carcerati è in attesa di processo restando in carcere solo perché non ha voluto confessare di aver commesso il reato, con l’ulteriore assolutamente abnorme conseguenza che circa metà di loro verrà poi assolta quando si farà il processo, nonostante magari le accuse o conferme dei complici che nel frattempo hanno ottenuto la scarcerazione.

Il responsabile dell’Unione Camere Penali Italiane nel 2014 ha affermato al riguardo: “invece di depenalizzare, dal 1999 ad oggi abbiamo prodotto 320 nuove norme“…”Dovrebbe esserci un cambiamento culturale e uno delle norme. Gli stessi giudici hanno una visione del carcere come strumento d’indagine, quando dovrebbe essere invece l’extrema ratio“.

L’altro fatto che ha provocato un eccezionale aumento del numero dei detenuti è la severità della normativa italiana in materia di spaccio o traffico o coltivazione di sostanze stupefacenti, tanto che oltre un terzo dei detenuti è in carcere per reati connessi alla droga.

E’ di questi giorni l’approvazione da parte del Governo del principale decreto legislativo di attuazione della riforma dell’ordinamento penitenziario. In sintesi, il Governo insiste sull’estensione dei benefici penitenziari (permessi premio, lavoro all’esterno, misure alternative alla detenzione) a favore dei condannati, anche per reati gravi.

Il sovraffollamento carcerario è un problema serio, ma non può essere affrontato solo in questo modo; fondamentale sarebbe attuare con urgenza un piano-carceri serio che porti alla realizzazione di nuovi istituti penitenziari e al miglioramento delle condizioni di vita dei detenuti, investendo risorse sul controllo e la qualità delle misure alternative e sulla rieducazione della pena.

Nel corso della diciottesima legislatura, il Parlamento dovrà intervenire in materia di giustizia rassicurando i cittadini sull’importanza della legalità.

Il decreto legislativo sopra richiamato attua la delega contenuta nella legge 23 giugno 2017, n. 103, recante “Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e all’ordinamento penitenziario”, riunendo insieme la materia prettamente attinente alle modifiche della legge 354/1975 relative ai vari aspetti del trattamento e della vita intramuraria che degli aspetti concernenti l’espiazione della pena con modalità extra-moenia, in applicazione di misure alternative alla detenzione carceraria.

Lo schema concretizza le disposizioni dell’articolo 1, commi 82, 83 e 85 della legge di delega, con riguardo:

  • alla semplificazione delle procedure, anche con la previsione del contraddittorio differito ed eventuale, per le decisioni di competenza del magistrato e del tribunale di sorveglianza, fatta eccezione per quelle relative alla revoca delle misure alternative alla detenzione (comma 85, lettera a);
  • alla revisione delle modalità e dei presupposti di accesso alle misure alternative, sia con riferimento ai presupposti oggettivi, sia con riferimento ai limiti di pena, al fine di facilitare il ricorso alle stesse, salvo che per i casi di eccezionale gravità e pericolosità, e, in particolare, per le condanne per i delitti di mafia e di terrorismo internazionale (comma 85, lettera b);
  • alla revisione del procedimento di sorveglianza, in modo da garantire il diritto alla presenza dell’interessato e alla pubblicità dell’udienza (comma 85, lettera c);
  • alla eliminazione di automatismi e di preclusioni che impediscono ovvero ritardano, sia per i recidivi sia per gli autori di determinate categorie di reati, l’individualizzazione del trattamento rieducativo e la differenziazione dei percorsi penitenziari in relazione alla tipologia dei reati commessi e alle caratteristiche personali del condannato, nonché alla revisione della disciplina sulla preclusione dei benefici penitenziari per i condannati alla pena dell’ergastolo, salvo che per i casi di eccezionale gravità e pericolosità specificatamente individuati e comunque per le condanne per i delitti di mafia e di terrorismo anche internazionale (comma 85, lettera e);
  • alla maggiore valorizzazione del volontariato, sia all’interno del carcere sia in collaborazione con gli uffici di esecuzione penale esterna (comma 85, lettera h);
  • alla disciplina dell’utilizzo dei collegamenti audiovisivi a fini processuali, nel rispetto del diritto di difesa (comma 85, lettera i), nonché in materia di medicina e sanità penitenziaria (comma 85, lettere l) ed m);
  • al miglioramento della vita carceraria, attraverso: la previsione di norme che favoriscano l’integrazione delle persone detenute straniere (comma 85, lettera o); la previsione di norme volte al rispetto della dignità umana mediante la responsabilizzazione dei detenuti, la massima conformità della vita penitenziaria a quella esterna, la sorveglianza dinamica (comma 85, lettera r); la previsione di norme che considerino gli specifici bisogni e diritti delle donne detenute (comma 85, lettera t).

Per i profili di riforma attinenti alle misure alternative alla detenzione, si rilevano altri criteri direttivi, individuati al comma 85:

c) revisione della disciplina concernente le procedure di accesso alle misure alternative, prevedendo che il limite di pena che impone la sospensione dell’ordine di esecuzione sia fissato in ogni caso a quattro anni e che il procedimento di sorveglianza garantisca il diritto alla presenza dell’interessato e la pubblicità dell’udienza;

d) previsione di una necessaria osservazione scientifica della personalità da condurre in libertà, stabilendone tempi, modalità e soggetti chiamati a intervenire; integrazione delle previsioni sugli interventi degli uffici dell’esecuzione penale esterna; previsione di misure per rendere più’ efficace il sistema dei controlli, anche mediante il coinvolgimento della polizia penitenziaria;

f) previsione di attività di giustizia riparativa e delle relative procedure, quali momenti qualificanti del percorso di recupero sociale sia in ambito intramurario sia nell’esecuzione delle misure alternative;

o) previsione di norme che favoriscano l’integrazione delle persone detenute straniere;

s) revisione delle norme vigenti in materia di misure alternative alla detenzione al fine di assicurare la tutela del rapporto tra detenute e figli minori;

u) revisione del sistema delle pene accessorie improntata al principio della rimozione degli ostacoli al reinserimento sociale del condannato ed esclusione di una loro durata superiore alla durata della pena principale.

Gli obiettivi che l’intervento riformatore persegue attengono alla previsione di soluzioni normative che possano meglio adeguare il sistema alla finalità rieducativa della pena e in particolare, alla individualizzazione del trattamento, secondo la linea indicata dall’art. 27 della Costituzione.

In questa prospettiva la delega impone, da un lato, la revisione delle norme sul divieto di concessione dei benefici penitenziari nei confronti dei detenuti o internati che non collaborano con la Giustizia; dall’altro, l’eliminazione di automatismi e di preclusioni che impediscono o rendono molto difficile, sia per i recidivi, sia per gli autori di determinate categorie di reati, l’individualizzazione del trattamento rieducativo.

Sotto questo profilo lo schema di decreto si premura di eliminare sbarramenti al trattamento rieducativo, che non dipendano dalla condotta e dall’atteggiamento dell’interessato, bensì da aprioristiche presunzioni assolute e ha elaborato soluzioni che rendono più rigorosi i presupposti e più impegnativi gli accertamenti istruttori per l’accesso alle misure alternative nel dichiarato scopo di migliorare, insieme al rispetto dei servizi di sicurezza e custodia, l’intervento trattamentale e lo sviluppo dei percorsi individuali. E ciò secondo le linee di intervento tracciate dai lavori conclusivi degli Stati generali dell’esecuzione penale.

Si viene incontro alla necessità di una risposta strutturale alla questione del sovraffollamento carcerario e si individua nelle misure alternative alla detenzione un essenziale strumento, perseguibile in alternativa alla costruzione di nuove carceri, tutte le volte che la solida conoscenza dei trascorsi delinquenziali e personali del condannato lo consenta.

Non si può infatti tacere il problema, risolto sin qui con misure di carattere emergenziale, sorto a seguito della nota pronuncia della Corte europea dei diritti dell’uomo sulla compatibilità dell’ordinamento penitenziario italiano con la normativa sovranazionale e che hanno già determinato la condanna del nostro paese (sentenza Torreggiani).

La Corte EDU ha individuato, infatti, nel sovraffollamento delle carceri italiane “un fattore di crisi strutturale del nostro sistema penitenziario ed una delle più significative e ricorrenti ipotesi di violazione da parte dell’Italia della Convenzione europea dei diritti dell’Uomo”.

In questa prospettiva di riforma si coglie quindi la revisione dei presupposti di accesso alle misure alternative alla detenzione, avendo presente che “la possibilità di ammettere alle misure alternative i soggetti meritevoli, rimuovendo generalizzati sbarramenti preclusivi, non soltanto favorisce un “deflusso” di popolazione penitenziaria, ma incide sul futuro del numero degli ingressi (oltre che sulla complessiva sicurezza sociale), se è vero che il condannato che espia la pena in carcere recidiva nel 68,4% dei casi, laddove chi ha fruito di misure alternative alla detenzione ha un tasso di recidiva del 19%, che si riduce all’1% tra coloro che sono stati inseriti nel circuito produttivo”.

La riforma dell’ordinamento penitenziario si è resa necessaria sia per rendere più attuale la disciplina in materia, attesa la risalenza nel tempo della stessa (legge 26 luglio 1975, n. 354), sia in virtù dell’esigenza di adeguarla agli innovativi orientamenti della giurisprudenza costituzionale, di legittimità, nonché delle Corti europee.

Lo schema di decreto si compone di 26 articoli, suddivisi in 6 capi dedicati rispettivamente alla riforma dell’assistenza sanitaria in ambito penitenziario, alla semplificazione dei procedimenti, alla eliminazione di automatismi e preclusioni nel trattamento penitenziario, alle misure alternative, al volontariato e alla vita penitenziaria.

Di seguito si riportano il prospetto, aggiornato al 31 dicembre 2017 relativo ai detenuti presenti nelle strutture carcerarie suddivisi sul territorio nazionale e il prospetto delle persone condannate che, alla stessa data – 31/12/2017 – hanno avuto accesso alle  Misure alternative, al lavoro di pubblica utilità, alle misure di sicurezza, alle sanzioni sostitutive e messa alla prova, secondo i dati forniti Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria – Ufficio del Capo del Dipartimento – Sezione Statistica:

Detenuti italiani e stranieri presenti e capienze per istituto – aggiornamento al 31 dicembre 2017

Detenuti presenti e capienza regolamentare degli istituti penitenziari
Situazione al 31 dicembre 2017

Regione
di
detenzione

Sigla
Provincia

Istituto

Tipo istituto

Capienza
Regolamentare
(*)

Detenuti presenti

di cui
stranieri

totale

donne

ABRUZZO AQ AVEZZANO CC 53

47

22
ABRUZZO AQ L’AQUILA CC 235 177 9 16
ABRUZZO AQ SULMONA CR 307 391 7
ABRUZZO CH CHIETI CC 79 147 33 29
ABRUZZO CH LANCIANO CC 209 228 27
ABRUZZO CH VASTO CL 197 161 21
ABRUZZO PE PESCARA CC 273 318 90
ABRUZZO TE TERAMO CC 255 381 35 129
BASILICATA MT MATERA CC 132 156 24
BASILICATA PZ MELFI CC 126 168
BASILICATA PZ POTENZA “ANTONIO SANTORO” CC 158 175 18 51
CALABRIA CS CASTROVILLARI “ROSA SISCA” CC 122 138 18 38
CALABRIA CS COSENZA “SERGIO COSMAI” CC 218 230 37
CALABRIA CS PAOLA CC 182 185 80
CALABRIA CS ROSSANO “N.C.” CR 263 215 54
CALABRIA CZ CATANZARO “UGO CARIDI” CC 639 525 100
CALABRIA KR CROTONE CC 120 125 65
CALABRIA RC LAUREANA DI BORRELLO “L. DAGA” CR 34 26 7
CALABRIA RC LOCRI CC 89 101 12
CALABRIA RC PALMI “FILIPPO SALSONE” CC 143 99 3
CALABRIA RC REGGIO CALABRIA “ARGHILLA'” CC 302 344 68
CALABRIA RC REGGIO CALABRIA “GIUSEPPE PANZERA” CC 186 264 35 9
CALABRIA VV VIBO VALENTIA “N.C.” CC 407 354 49
CAMPANIA AV ARIANO IRPINO “PASQUALE CAMPANELLO” CC 277 313 38
CAMPANIA AV AVELLINO “ANTIMO GRAZIANO” BELLIZZI CC 501 536 22 73
CAMPANIA AV LAURO ICAM 35 7 7 2
CAMPANIA AV SANT’ANGELO DEI LOMBARDI “L.FAMIGLIETTI R.FORGETTA G.BARTOLO” CR 126 184 18
CAMPANIA BN BENEVENTO CC 261 369 68 61
CAMPANIA CE ARIENZO CC 55 81 15
CAMPANIA CE AVERSA “F. SAPORITO” CR 274 201 16
CAMPANIA CE CARINOLA “G.B. NOVELLI” CR 560 391 71
CAMPANIA CE SANTA MARIA CAPUA VETERE “F. UCCELLA” CC 819 941 54 184
CAMPANIA NA NAPOLI “GIUSEPPE SALVIA” POGGIOREALE CC 1.659 2.133 286
CAMPANIA NA NAPOLI “PASQUALE MANDATO” SECONDIGLIANO CC 1.020 1.335 69
CAMPANIA NA POZZUOLI CCF 109 142 142 29
CAMPANIA SA EBOLI CR 54 41
CAMPANIA SA SALERNO “ANTONIO CAPUTO” CC 367 476 36 83
CAMPANIA SA VALLO DELLA LUCANIA CC 40 45 3
EMILIA ROMAGNA BO BOLOGNA “ROCCO D’AMATO” CC 500 773 79 428
EMILIA ROMAGNA FE FERRARA “COSTANTINO SATTA” CC 244 374 141
EMILIA ROMAGNA FO FORLI’ CC 144 124 19 53
EMILIA ROMAGNA MO CASTELFRANCO EMILIA CR 219 100 23
EMILIA ROMAGNA MO MODENA CC 369 490 34 301
EMILIA ROMAGNA PC PIACENZA “SAN LAZZARO” CC 395 459 20 288
EMILIA ROMAGNA PR PARMA CR 468 584 208
EMILIA ROMAGNA RA RAVENNA CC 49 70 39
EMILIA ROMAGNA RE REGGIO EMILIA “C.C. E C.R.” IP 297 355 7 195
EMILIA ROMAGNA RN RIMINI CC 126 159 94
FRIULI VENEZIA GIULIA GO GORIZIA CC 57 55 24
FRIULI VENEZIA GIULIA PN PORDENONE CC 38 70 32
FRIULI VENEZIA GIULIA TS TRIESTE CC 143 218 30 126
FRIULI VENEZIA GIULIA UD TOLMEZZO CC 149 180 24
FRIULI VENEZIA GIULIA UD UDINE CC 93 155 74
LAZIO FR CASSINO CC 203 324 139
LAZIO FR FROSINONE “GIUSEPPE PAGLIEI” CC 510 586 173
LAZIO FR PALIANO CR 140 78 3 11
LAZIO LT LATINA CC 77 128 27 31
LAZIO RI RIETI “N.C.” CC 295 364 210
LAZIO RM CIVITAVECCHIA “GIUSEPPE PASSERINI” CR 144 79 27
LAZIO RM CIVITAVECCHIA “N.C.” CC 357 419 4 249
LAZIO RM ROMA “GERMANA STEFANINI” REBIBBIA FEMMINILE CCF 276 329 329 164
LAZIO RM ROMA “RAFFAELE CINOTTI” REBIBBIA N.C.1 CC 1.178 1.428 483
LAZIO RM ROMA “REBIBBIA TERZA CASA” CC 172 75 7
LAZIO RM ROMA “REBIBBIA” CR 443 331 61
LAZIO RM ROMA “REGINA COELI” CC 620 938 497
LAZIO RM VELLETRI CC 411 550 232
LAZIO VT VITERBO “N.C.” CC 432 608 341
LIGURIA GE CHIAVARI CR 45 53 21
LIGURIA GE GENOVA “MARASSI” CC 546 687 340
LIGURIA GE GENOVA “PONTEDECIMO” CC 96 138 68 68
LIGURIA IM IMPERIA CC 61 93 63
LIGURIA IM SAN REMO “N.C.” CR 219 219 118
LIGURIA SP LA SPEZIA CC 151 228 134
LOMBARDIA BG BERGAMO CC 321 571 41 320
LOMBARDIA BS BRESCIA “NERIO FISCHIONE” CANTON MONBELLO CC 189 344 196
LOMBARDIA BS BRESCIA “VERZIANO” CR 72 130 50 51
LOMBARDIA CO COMO CC 231 434 51 228
LOMBARDIA CR CREMONA CC 393 433 287
LOMBARDIA LC LECCO CC 53 65 26
LOMBARDIA LO LODI CC 45 81 43
LOMBARDIA MI BOLLATE “II C.R.” CR 1.252 1.242 132 434
LOMBARDIA MI MILANO “FRANCESCO DI CATALDO” SAN VITTORE CC 828 1.024 87 640
LOMBARDIA MI MONZA CC 403 624 285
LOMBARDIA MI OPERA “I C.R.” CR 918 1.351 367
LOMBARDIA MN MANTOVA CC 104 140 12 82
LOMBARDIA PV PAVIA CC 518 650 307
LOMBARDIA PV VIGEVANO CR 239 411 89 195
LOMBARDIA PV VOGHERA “N.C.” CC 341 387 49
LOMBARDIA SO SONDRIO CC 26 29 12
LOMBARDIA VA BUSTO ARSIZIO CC 240 429 257
LOMBARDIA VA VARESE CC 53 84 35
MARCHE AN ANCONA CC 256 287 100
MARCHE AN ANCONA “BARCAGLIONE” CR 100 75 20
MARCHE AP ASCOLI PICENO CC 101 126 36
MARCHE AP FERMO CR 41 65 25
MARCHE MC CAMERINO CC 41
MARCHE PS FOSSOMBRONE CR 202 153 22
MARCHE PS PESARO CC 153 231 24 107
MOLISE CB CAMPOBASSO CC 107 150 59
MOLISE CB LARINO CC 107 211 55
MOLISE IS ISERNIA CC 50 53 23
PIEMONTE AL ALESSANDRIA “G. CANTIELLO S. GAETA” CC 237 275 168
PIEMONTE AL ALESSANDRIA “SAN MICHELE” CR 267 307 147
PIEMONTE AT ASTI CR 207 242 12
PIEMONTE BI BIELLA CC 394 438 245
PIEMONTE CN ALBA “GIUSEPPE MONTALTO” CR 142 43 19
PIEMONTE CN CUNEO CC 427 249 163
PIEMONTE CN FOSSANO CR 133 96 49
PIEMONTE CN SALUZZO “RODOLFO MORANDI” CR 462 359 135
PIEMONTE NO NOVARA CC 158 169 43
PIEMONTE TO IVREA CC 197 249 88
PIEMONTE TO TORINO “G. LORUSSO L. CUTUGNO” LE VALLETTE CC 1.065 1.372 147 625
PIEMONTE VB VERBANIA CC 53 66 16
PIEMONTE VC VERCELLI CC 231 327 24 174
PUGLIA BA ALTAMURA CR 52 74 2
PUGLIA BA BARI “FRANCESCO RUCCI” CC 299 373 61
PUGLIA BA TURI CR 99 138 3
PUGLIA BR BRINDISI CC 120 191 30
PUGLIA BT TRANI CC 231 326 40
PUGLIA BT TRANI CRF 42 27 27 8
PUGLIA FG FOGGIA CC 368 476 14 81
PUGLIA FG LUCERA CC 145 162 38
PUGLIA FG SAN SEVERO CC 65 92 21
PUGLIA LE LECCE “N.C.” CC 615 941 69 163
PUGLIA TA TARANTO CC 306 567 26 37
SARDEGNA CA ARBUS “IS ARENAS” CR 176 159 127
SARDEGNA CA CAGLIARI “ETTORE SCALAS” CC 561 599 25 136
SARDEGNA CA ISILI CR 130 128 90
SARDEGNA NU LANUSEI “SAN DANIELE” CC 33 38 3
SARDEGNA NU LODE’ “MAMONELODE'” CR 393 225 172
SARDEGNA NU NUORO CC 370 151 3 16
SARDEGNA OR ORISTANO “SALVATORE SORO” CR 265 266 21
SARDEGNA SS ALGHERO “GIUSEPPE TOMASIELLO” CR 156 146 60
SARDEGNA SS SASSARI “GIOVANNI BACCHIDDU” CC 454 507 17 181
SARDEGNA SS TEMPIO PAUSANIA “PAOLO PITTALIS” CR 168 161 7
SICILIA AG AGRIGENTO CC 283 341 38 88
SICILIA AG SCIACCA CC 80 64 34
SICILIA CL CALTANISSETTA CC 181 264 48
SICILIA CL GELA CC 48 51 10
SICILIA CL SAN CATALDO CR 134 88 11
SICILIA CT CALTAGIRONE CC 539 426 129
SICILIA CT CATANIA “BICOCCA” CC 138 175 8
SICILIA CT CATANIA “PIAZZA LANZA” CC 279 366 20 73
SICILIA CT GIARRE CC 58 69 8
SICILIA EN ENNA “LUIGI BODENZA” CC 166 152 41
SICILIA EN PIAZZA ARMERINA CC 46 29 7
SICILIA ME BARCELLONA POZZO DI GOTTO CC 393 206 11 50
SICILIA ME MESSINA CC 296 223 27 20
SICILIA PA PALERMO “PAGLIARELLI” CC 1.170 1.351 51 206
SICILIA PA PALERMO “UCCIARDONE” CR 565 455 86
SICILIA PA TERMINI IMERESE CC 83 74 15
SICILIA RG RAGUSA CC 189 134 42
SICILIA SR AUGUSTA CR 372 445 49
SICILIA SR NOTO CR 182 200 24
SICILIA SR SIRACUSA CC 529 613 110
SICILIA TP CASTELVETRANO CC 44 51 15
SICILIA TP FAVIGNANA “GIUSEPPE BARRACO” CR 93 42 7
SICILIA TP TRAPANI CC 563 523 138
TOSCANA AR AREZZO CC 101 31 11
TOSCANA FI FIRENZE “MARIO GOZZINI” CC 90 103 49
TOSCANA FI FIRENZE “SOLLICCIANO” CC 500 731 97 480
TOSCANA GR GROSSETO CC 14 24 12
TOSCANA GR MASSA MARITTIMA CC 48 48 16
TOSCANA LI LIVORNO CC 391 233 69
TOSCANA LI LIVORNO “GORGONA” CR 87 88 48
TOSCANA LI PORTO AZZURRO “PASQUALE DE SANTIS” CR 338 301 169
TOSCANA LU LUCCA CC 62 83 37
TOSCANA MS MASSA CR 179 214 76
TOSCANA PI PISA CC 206 262 32 151
TOSCANA PI VOLTERRA CR 187 167 61
TOSCANA PO PRATO CC 592 588 328
TOSCANA PT PISTOIA CC 57 70 37
TOSCANA SI SAN GIMIGNANO CR 235 277 40
TOSCANA SI SIENA CC 58 61 33
TRENTINO ALTO ADIGE BZ BOLZANO CC 87 107 81
TRENTINO ALTO ADIGE TN TRENTO “SPINI DI GARDOLO” CC 419 296 21 211
UMBRIA PG PERUGIA “NUOVO COMPLESSO PENITENZIARIO CAPANNE” CC 363 365 55 232
UMBRIA PG SPOLETO CR 451 466 1 90
UMBRIA TR ORVIETO CR 106 96 56
UMBRIA TR TERNI CC 411 443 110
VALLE D’AOSTA AO BRISSOGNE “AOSTA” CC 181 196 117
VENETO BL BELLUNO CC

90

80

48

VENETO PD PADOVA CC

171

227

157

VENETO PD PADOVA “N.C.” CR

438

580

257

VENETO RO ROVIGO CC

207

129

88

VENETO TV TREVISO CC

141

218

100

VENETO VE VENEZIA “GIUDECCA” CRF

115

73

73

32

VENETO VE VENEZIA “SANTA MARIA MAGGIORE” CC

163

223

137

VENETO VI VICENZA CC

286

264

128

VENETO VR VERONA “MONTORIO” CC

336

532

60

318

Totale

50.499

57.608

2.421

19.745

(*) Gli OPG sono oggetto di riconversione in istituti ordinari, pertanto sono stati assegnati detenuti a questi spazi detentivi. 
(**) I posti sono calcolati sulla base del criterio di 9 mq per singolo detenuto + 5 mq per gli altri, lo stesso per cui in Italia viene concessa l’abitabilità alle abitazioni, più favorevole rispetto ai 6 mq + 4 stabiliti dal CPT + servizi sanitari. Il dato sulla capienza non tiene conto di eventuali situazioni transitorie che comportano scostamenti temporanei dal valore indicato. 

Misure alternative, lavoro di pubblica utilità, misure di sicurezza, sanzioni sostitutive e messa alla prova – Dati al 31 dicembre 2017

  Numero
AFFIDAMENTO IN PROVA AL SERVIZIO SOCIALE

14.535

SEMILIBERTA’

850

DETENZIONE DOMICILIARE

10.487

MESSA ALLA PROVA

10.760

LAVORO DI PUBBLICA UTILITA’

7.120

LIBERTA’ VIGILATA

3.769

LIBERTA’ CONTROLLATA

168

SEMIDETENZIONE

6

TOTALE GENERALE

47.695

PROSPETTI DI DETTAGLIO

TIPOLOGIA

NUMERO

AFFIDAMENTO IN PROVA AL SERVIZIO SOCIALE
Condannati dallo stato di libertà

7.676

Condannati dallo stato di detenzione*

3.171

Condannati in misura provvisoria

496

Condannati tossico/alcooldipendenti dallo stato di libertà

894

Condannati tossico/alcooldipendenti dallo stato di detenzione*

1.661

Condannati tossico/alcooldipendenti in misura provvisoria

591

Condannati affetti da aids dallo stato di libertà

2

Condannati affetti da aids dallo stato di detenzione*

44

Totale

14.535

SEMILIBERTA’
Condannati dallo stato di libertà

69

Condannati dallo stato di detenzione* 781
Totale 850

* dallo stato di DETENZIONE = provenienti dagli ii.pp. – arresti domiciliari (art. 656 c 10 c.p.p.) – detenzione domiciliare

TIPOLOGIA NUMERO di cui
DETENZIONE DOMICILIARE   L. 199/2010
Condannati dallo stato di libertà 4.409 282
Condannati dallo stato di detenzione* 3.590 925
Condannati in misura provvisoria 2.416
Condannati affetti da aids dallo stato di libertà 11
Condannati affetti da aids dallo stato di detenzione* 24
Condannate madri/padri dallo stato di libertà 7
Condannate madri/padri dallo stato di detenzione* 30
Totale 10.487 1.207

* dallo stato di DETENZIONE = provenienti dagli ii.pp. – arresti domiciliari (art. 656 c 10 c.p.p.) – detenzione domiciliare
LAVORO DI PUBBLICA UTILITA’

Lavoro di pubblica utilità – violazione legge sugli stupefacenti 447
Lavoro di pubblica utilità – violazione codice della strada 6.673

Si rappresenta infine che, secondo i dati forniti dal Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria, aggiornati al 31 dicembre 2017, le strutture penitenziarie femminili presenti sul territorio nazionale ospitavano, una popolazione totale di 51 detenute madri (tra italiane e straniere) offrendo alloggio a 56 bambini, come da tabella allegata.

Detenute madri con figli al seguito presenti negli istituti penitenziari italiani distinte per nazionalità

 

Regione
di
detenzione
Istituto
di
detenzione
Italiane Straniere Totale
Presenti Figli al seguito Presenti Figli al seguito Presenti Figli al seguito
CAMPANIA LAURO ICAM 5 6 2 3 7 9
EMILIA ROMAGNA FORLI’ CC 0 0 1 1 1 1
LAZIO ROMA”GERMANA STEFANINI” REBIBBIA FEMMINILE CCF 4 4 10 10 14 14
LOMBARDIA BERGAMO CC 0 0 1 1 1 1
LOMBARDIA BOLLATE “II C.R.” CR 2 2 0 0 2 2
LOMBARDIA MILANO”FRANCESCO DI CATALDO” SAN VITTORE CCF 0 0 5 6 5 6
MARCHE PESARO CC 0 0 1 1 1 1
PIEMONTE TORINO”G. LORUSSO L. CUTUGNO” LE VALLETTE CC 6 7 5 5 11 12
PUGLIA LECCE “N.C.” CC 0 0 1 1 1 1
UMBRIA PERUGIA “NUOVO COMPLESSO PENITENZIARIO CAPANNE “CC 0 0 1 1 1 1
VENETO VENEZIA”GIUDECCA” CRF 4 4 3 4 7 8
Totale 21 23 30 33 51 56

Detenute madri con figli al seguito presenti nelle ICAM distinte per nazionalità

  Italiane Straniere Totale
ICAM Presenti Figli al seguito Presenti Figli al seguito Presenti Figli al seguito
Torino Lo Russo e Cutugno 6 7 5 5 11 12
Milano San Vittore 0 0 5 6 5 6
Venezia Giudecca 4 4 3 4 7 8
Cagliari 0 0 0 0 0 0
Lauro 5 6 2 3 7 9
Totale 15 17 15 18 30 35
Nb: la disponibilità nazionale complessiva risulta pari a 73 unità.

Attualmente sono 5 gli Istituti a Custodia Attenuata per detenute Madri (ICAM) presenti nello Stato italiano e, per la precisione: Milano “San Vittore”, Venezia “Giudecca”, Torino “Lorusso e Cutugno”, Lauro ICAM e Cagliari (istituto che non compare nella precedente tabella dal momento che, in esso, non sono presenti detenute madri con prole al seguito), che accolgono un numero complessivo di 30 detenute madri e 35 figli a seguito come evidenziato nella seconda tabella.

Le disposizioni in precedenza elencate rispondono alla imprescindibile esigenza di riformare il vigente ordinamento penitenziario, al fine di rendere, l’insieme delle norme che lo compongono, adeguato agli orientamenti ormai consolidati in materia espressi dalla giurisprudenza costituzionale, di legittimità, e della Corte Europea, e maggiormente rispondente ai cambianti sociali intervenuti.

Infatti la direttiva tracciata dalla legge delega della centralità del trattamento inteso come rieducazione, trova compiuta spiegazione nella riformulazione dell’articolo 1 dell’ordinamento penitenziario, secondo il quale il detenuto è e deve restare prima di tutto una persona e come tale titolare di tutti quei diritti il cui esercizio non sia strettamente incompatibile con la restrizione della libertà personale.

Nella precipua ottica diretta al reinserimento sociale dei condannati, si pone il rilievo conferito alle misure alternative della detenzione (misure di comunità) le quali mirano all’obiettivo appena citato favorendo i contatti della persona con l’ambiente esterno.

Importanti sono gli interventi specifici in materia trattamentale improntati ai principi di “responsabilità”, “autonomia”, “socializzazione” e “integrazione”, che nella loro contemperazione garantiscono quel processo di reintegrazione ed effettivo recupero considerato basilare nel nuovo ordinamento penitenziario. Di qui le disposizioni tese a ordinare la vita quotidiana dei detenuti, lo studio, il lavoro ed anche lo svago ed a favorire le attività comuni e gli spazi di socialità.

Al riguardo assume un particolare rilievo anche il passaggio riguardante la sorveglianza cd “dinamica”, elemento introdotto nell’ordinamento italiano proprio dalla legge delega.

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La proposta in esame disegna, infatti, proprio attraverso l’introduzione della sorveglianza dinamica, un sistema trattamentale che non si limita ad assicurare l’ordine all’interno degli istituti, ma persegue l’individuazione e l’attivazione per ciascun detenuto del miglior trattamento rieducativo possibile.

Al raggiungimento di un tale risultato sono orientati interventi mirati alla semplificazione, razionalizzazione, qualificazione dei carichi di lavoro, distinzione dei livelli di competenza e condivisione dei flussi informativi tra le diverse figure professionali ed operatori penitenziari complessivamente intesi.

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Il modello organizzativo disegnato, nel quale il ruolo assegnato alla polizia penitenziaria non sarà quello di mera custodia e la cella diventerà man mano luogo di solo pernottamento, potrà consentire di focalizzare nei confronti del singolo detenuto il miglior trattamento rieducativo possibile, fondato sui suoi bisogni e sulle sue caratteristiche individuali e consentire da parte degli operatori penitenziari, complessivamente intesi, l’osservazione del comportamento e della personalità di ciascun detenuto.

Documentario – Dietro le sbarre i carcerati in Italia – cliccare qui e qui

Tra gli interventi previsti quelli in tema di alimentazione sono volti ad inserire tra i requisiti del vitto anche le “diverse abitudini e culture alimentari” delle quali occorre tener conto, ove possibile, e a stabilire il principio di “un’alimentazione rispettosa” delle particolari convinzioni religiose, elemento fondamentale di rispetto della dignità personale e al contempo anche significativo in termini di prevenzione dei fenomeni di radicalizzazione.

Documentario Carceri Italiane, 20 anni di storia carceraria – cliccare qui

La parte dedicata alla permanenza all’aperto, stabilisce che le ore destinate alle attività all’aperto non possano essere inferiori a quattro (in precedenza due), fatta salva la possibilità di riduzione da parte del direttore dell’istituto per giustificati motivi “e comunque per tempi brevi e definiti”.

Viene inoltre prescritta la necessità che gli spazi destinati alla permanenza all’aperto siano forniti di idonea protezione alle diverse condizioni climatiche.

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