Testamento biologico
Una dichiarazione anticipata di trattamento (detta anche testamento biologico, o più variamente testamento di vita, direttive anticipate, volontà previe di trattamento) è l’espressione della volontà da parte di una persona (testatore), fornita in condizioni di lucidità mentale, in merito alle terapie che intende o non intende accettare nell’eventualità in cui dovesse trovarsi nella condizione di incapacità di esprimere il proprio diritto di acconsentire o non acconsentire alle cure proposte (consenso informato) per malattie o lesioni traumatiche cerebrali irreversibili o invalidanti, malattie che costringano a trattamenti permanenti con macchine o sistemi artificiali che impediscano una normale vita di relazione.
Non esistendo ancora in Italia una legge specifica sul testamento biologico, la formalizzazione per un cittadino italiano della propria espressione di volontà riguardo ai trattamenti sanitari che desidera accettare o rifiutare può variare da caso a caso, anche perché il testatore scrive cosa pensa in quel momento senza un preciso formato, spesso riferendosi ad argomenti eterogenei come donazione degli organi, cremazione, terapia del dolore, nutrizione artificiale e accanimento terapeutico, e non tutte le sue volontà potrebbero essere considerate bioeticamente e legalmente accettabili.
Con l’occasione dell’esame in Parlamento delle proposte in materia di testamento biologico (ddl 10 e connessi), che è ripresa al Senato ieri, con votazione finale prevista il 26 marzo, il Servizio Studi del Senato – Ufficio ricerche sulle questioni del lavoro e della salute, ha curato un dossier sulla disciplina del testamento biologico in Francia, Germania, Paesi Bassi, Regno Unito, Spagna, Stati Uniti. Per prendere visione del suddetto studio cliccare qui DOSSIER DEL SERVIZIO STUDI
I lavori del Senato sopra richiamati riguardano in particolare il seguito della discussione generale e l’esame degli emendamenti relativi ai disegni di legge:
(10) Ignazio MARINO ed altri. – Disposizioni in materia di consenso informato e di dichiarazioni di volontà anticipate nei trattamenti sanitari al fine di evitare l’accanimento terapeutico, nonchè in materia di cure palliative e di terapia del dolore.
(51) TOMASSINI ed altri. – Disposizioni in materia di consenso informato e di dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario.
(136) PORETTI e PERDUCA. – Disposizioni in materia di consenso informato e di dichiarazioni di volontà anticipate nei trattamenti sanitari .
(483) MASSIDDA. – Norme a tutela della dignità e delle volontà del morente.
(800) MUSI ed altri. – Direttive anticipate di fine vita.
(972) VERONESI. – Disposizioni in materia di consenso informato e di dichiarazioni anticipate di volontà.
(994) BAIO ed altri. – Disposizioni in materia di dichiarazione anticipata di trattamento.
(1095) RIZZI – Disposizioni a tutela della vita nella fase terminale.
(1188) BIANCONI ed altri. – Norme per l’alleanza terapeutica, sul consenso informato e sulle cure palliative.
(1323) D’ALIA e FOSSON. – Indicazioni anticipate di cura.
L’eutanasia non c’entra
Il primo dato di rilievo che emerge dall’analisi comparata delle diverse legislazioni è che, in tutti questi paesi, il riconoscimento giuridico del testamento biologico non ha spianato la strada all’eutanasia. Anzi dal punto di vista normativo le due previsioni sono nettamente distinte: il testamento biologico trova sì fondamento nel principio di autodeterminazione, ma nella sua accezione di consenso informato, ovvero il paziente ha il diritto di scegliere tra cure alternative o di rifiutare una cura che non desidera. È bene sottolineare che il testamento biologico dà la stessa facoltà di decidere sulle cure del consenso informato e non amplia in alcun modo questo diritto in una direzione non consentita dalla normativa vigente e dai codici di deontologia medica. E nel corso dell’iter legislativo, in tutti questi paesi, la discussione non ha mai messo in connessione la validità del testamento biologico con la questione dell’eutanasia, ma l’ha piuttosto legata a quella dell’esercizio del diritto all’autodeterminazione nelle situazioni di sopravvenuta incapacità.
Link utili
Associazione Luca Coscioni: http://www.lucacoscioni.it/
Dignitas: http://it.wikipedia.org/wiki/Dignitas
Eutanasia: http://it.wikipedia.org/wiki/Eutanasia
Exit-Italia: http://www.exit-italia.it/index.htm
A3 NEWS Servizio testamento biologico 22-03-2009
Eutanasia: a voi la scelta
Come si può contestare il diritto di morire a un uomo che, per esempio, colpito dai primi sintomi dell’Alzhaimer e quindi ancora in grado di capire a cosa va incontro, si rifiuta di ridursi a un vegetale che non ricorda più nemmeno il proprio nome, non riesce ad andare da solo nella stanza da bagno e diventa, per la famiglia, per gli amici, per tutti, soltanto un peso materiale e uno strazio sentimentale?
E cosa debbo pensare di una scienza che, per legge, si sente tenuta ad allungare questa agonia, perchè il suo dovere è “difendere la vita”?
[…]
La morte non mi fa paura perchè per un uomo come me, non illuminato dalle fede di cui sento dolorosamente la mancanza, la morte è la fine di tutto e io mi ci avvio senza speranza per il poco bene che credo di aver fatto, ma anche senza timore di castigo per quello che non ho fatto.
[…]
Ciò che mi fa paura sono le sofferenze che di solito preannunciano e accompaganano la morte. E per “sofferenze” intendo non soltanto e non tanto quelle fisiche che oggi ci sono mille modi di lenire, ma quelle morali che ti colpiscono nella dignità e te la tolgono. Un uomo che “dipende” dagli altri anche per le cose più quotidiane e banali, che uomo è? (Indro Montanelli)